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| IDG820600308 | |
| 82.06.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Legge Prodi: interpretazione estensiva ed unicita' del tipo di
sentenza per l' impresa capogruppo e per le collegate
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| nota a Trib. Roma sez. fall. 26 novembre 1980, n. 852
Trib. Roma sez. fall. 21 febbraio 1981, n. 135
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| Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 75-77
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| D312209
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| Le due sentenze annotate stabiliscono che le societa' cooperative
edilizie devono considerarsi imprese commerciali, soggette, pertanto,
se insolventi, a fallimento e alla procedura di cui alla legge n.
95/1979 sull' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. In tal modo, osserva l' A., la giurisprudenza sembra aver
compreso che la legge citata costituisce uno strumento fondamentale
per riparare ai guasti determinati dalla caduta delle grandi aziende
in seno alla collettivita' nazionale. La dimensione pubblica di tale
normativa giustifica la compressione di qualche diritto privato (in
particolare dei diritti di difesa dei creditori nei confronti del
Commissario straordinario), ed esclude pertanto ogni censura sotto il
profilo della costituzionalita'. Restano tuttavia numerosi problemi
relativi alla differenza tra l' art. 1 e l' art. 4; l' art. 1 regola
il semplice accertamento dello stato di insolvenza, ma in tale fase,
con l' interpretazione estensiva data dal Tribunale di Roma si giunge
ad accertare la sussistenza dell' indebitamento e le altre condizioni
che rendono obbligatorie per il ministro il decreto di assogettamento
alla amministrazione straordinaria. E' soltanto nell' ipotesi
regolata dall' art. 4 (societa' collegate) che il Tribunale deve
invece accertare anche tali condizioni e decidere con sentenza.
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| l. 3 aprile 1979, n. 95
art. 5 l. fall.
art. 195 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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