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143502
IDG820600308
82.06.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Legge Prodi: interpretazione estensiva ed unicita' del tipo di sentenza per l' impresa capogruppo e per le collegate
nota a Trib. Roma sez. fall. 26 novembre 1980, n. 852 Trib. Roma sez. fall. 21 febbraio 1981, n. 135
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 75-77
D312209
Le due sentenze annotate stabiliscono che le societa' cooperative edilizie devono considerarsi imprese commerciali, soggette, pertanto, se insolventi, a fallimento e alla procedura di cui alla legge n. 95/1979 sull' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In tal modo, osserva l' A., la giurisprudenza sembra aver compreso che la legge citata costituisce uno strumento fondamentale per riparare ai guasti determinati dalla caduta delle grandi aziende in seno alla collettivita' nazionale. La dimensione pubblica di tale normativa giustifica la compressione di qualche diritto privato (in particolare dei diritti di difesa dei creditori nei confronti del Commissario straordinario), ed esclude pertanto ogni censura sotto il profilo della costituzionalita'. Restano tuttavia numerosi problemi relativi alla differenza tra l' art. 1 e l' art. 4; l' art. 1 regola il semplice accertamento dello stato di insolvenza, ma in tale fase, con l' interpretazione estensiva data dal Tribunale di Roma si giunge ad accertare la sussistenza dell' indebitamento e le altre condizioni che rendono obbligatorie per il ministro il decreto di assogettamento alla amministrazione straordinaria. E' soltanto nell' ipotesi regolata dall' art. 4 (societa' collegate) che il Tribunale deve invece accertare anche tali condizioni e decidere con sentenza.
l. 3 aprile 1979, n. 95 art. 5 l. fall. art. 195 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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