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143509
IDG820600526
82.06.00526 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marchetti Piergaetano
Commento all' art. 1 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal 1 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 670-678
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma riconosce espressamente l' esistenza del principio dell' esaurimento nel sistema brevettuale; con cio' si intende che la esclusiva del brevetto trova un limite nella prima messa in commercio del prodotto brevettato da parte del titolare della privativa o col suo consenso, con la conseguenza che eventuali limiti alla circolazione avranno efficacia inter partes e non erga omnes trovando la loro fonte in obbligazioni meramente contrattuali. La tesi trova accoglimento anche nella Convenzione sul brevetto comunitario. L' A. si sofferma ad esaminare la formulazione adottata dal legislatore, il concetto di prima messa in commercio, l' ipotesi di messa in commercio da persona autorizzata dal titolare, il principio dell' esaurimento in relazione alla circolazione cosiddetta illegittima, gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali e l' attivita' di sperimentazione del brevetto, che non rientra nell' ambito della privativa.
art. 1 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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