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| IDG820600526 | |
| 82.06.00526 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marchetti Piergaetano
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| Commento all' art. 1 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal 1
giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
(revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per
invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge
26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 670-678
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| La norma riconosce espressamente l' esistenza del principio dell'
esaurimento nel sistema brevettuale; con cio' si intende che la
esclusiva del brevetto trova un limite nella prima messa in commercio
del prodotto brevettato da parte del titolare della privativa o col
suo consenso, con la conseguenza che eventuali limiti alla
circolazione avranno efficacia inter partes e non erga omnes trovando
la loro fonte in obbligazioni meramente contrattuali. La tesi trova
accoglimento anche nella Convenzione sul brevetto comunitario. L' A.
si sofferma ad esaminare la formulazione adottata dal legislatore, il
concetto di prima messa in commercio, l' ipotesi di messa in
commercio da persona autorizzata dal titolare, il principio dell'
esaurimento in relazione alla circolazione cosiddetta illegittima,
gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali e l'
attivita' di sperimentazione del brevetto, che non rientra nell'
ambito della privativa.
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| art. 1 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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