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| IDG820600528 | |
| 82.06.00528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marchetti Piergaetano
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| Commento all' art. 3 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale
in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione
della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 684-687
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| La norma detta una presunzione di concessione di licenza nell'
ipotesi in cui il titolare di un brevetto di procedimento somministri
ad altri i mezzi univocamente diretti ad attuare il procedimento
stesso. Naturalmente il principio dell' esaurimento si puo' riferire
solo a brevetti di prodotto, mentre nel brevetto di procedimento l'
attuazione da parte del terzo, anche se consentita da parte del
titolare attraverso il fatto concludente della somministrazione dei
mezzi necessari all' attuazione stessa, non puo' concepirsi che nei
termini di licenza. L' A. osserva che la norma non e' applicabile ai
brevetti (anche) di macchina e dispositivo ed e' inoltre
inapplicabile per analogia; conclude quindi chiarendo il significato
di destinazione dei mezzi somministrati.
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| art. 3 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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