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143511
IDG820600528
82.06.00528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marchetti Piergaetano
Commento all' art. 3 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 684-687
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma detta una presunzione di concessione di licenza nell' ipotesi in cui il titolare di un brevetto di procedimento somministri ad altri i mezzi univocamente diretti ad attuare il procedimento stesso. Naturalmente il principio dell' esaurimento si puo' riferire solo a brevetti di prodotto, mentre nel brevetto di procedimento l' attuazione da parte del terzo, anche se consentita da parte del titolare attraverso il fatto concludente della somministrazione dei mezzi necessari all' attuazione stessa, non puo' concepirsi che nei termini di licenza. L' A. osserva che la norma non e' applicabile ai brevetti (anche) di macchina e dispositivo ed e' inoltre inapplicabile per analogia; conclude quindi chiarendo il significato di destinazione dei mezzi somministrati.
art. 3 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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