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143514
IDG820600531
82.06.00531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marchetti Piergaetano
Commento agli artt. 8-9 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 abrogati dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 6 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 703
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
Gli artt. 8 e 9 ora abrogati prevedevano la priorita' fieristica: nel caso di esposizione tenuta in uno stato estero, se in questo paese e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine. Tra piu' invenzioni riguardanti identici oggetti consegnati per l' esposizione lo stesso giorno, la priorita' spetta all' invenzione per la quale e' stata depositata prima la domanda di brevetto. Nella nuova legge la protezione temporanea per l' esposizione in fiera e la priorita' ad essa conseguente essendo estranee al sistema del brevetto europeo non sono tutelate.
art. 8 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 9 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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