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143515
IDG820600532
82.06.00532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spolidoro Marco
Commento all' art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 704-711
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
L' A. esamina i precedenti della normativa attuale in tema di oggetto del brevetto: l' art. 2 l. 30 ottobre 1859 n. 3731, il vecchio testo dell' art. 12 della legge sulle invenzioni. Il nuovo testo corrisponde pienamente all' art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo. Osserva l' A. che di particolare rilievo nell' ambito dei trovati non brevettabili ai sensi dell' art. 12 sono i programmi di elaboratori elettronici e cioe' le istruzioni necessarie per l' uso di un calcolatore elettronico che si fondano sulla determinazione di una regola matematica; attualmente si cerca di individuare il fondamento della tutela del software in diritti connessi al diritto di autore. Il terzo comma della norma in commento impegna gli organi incaricati al controllo della validita' del brevetto ad un esame accurato del trovato, anche quando esso presenta caratteri che potrebbero indurre a ricomprenderlo nelle categorie elencate nel secondo comma della norma. Non sono brevettabili i metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici applicati al corpo umano.
art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 art. 2 l. 30 ottobre 1859, n. 3731
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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