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| IDG820600532 | |
| 82.06.00532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spolidoro Marco
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| Commento all' art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale
in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione
della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 704-711
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| L' A. esamina i precedenti della normativa attuale in tema di oggetto
del brevetto: l' art. 2 l. 30 ottobre 1859 n. 3731, il vecchio testo
dell' art. 12 della legge sulle invenzioni. Il nuovo testo
corrisponde pienamente all' art. 52 della Convenzione sul brevetto
europeo. Osserva l' A. che di particolare rilievo nell' ambito dei
trovati non brevettabili ai sensi dell' art. 12 sono i programmi di
elaboratori elettronici e cioe' le istruzioni necessarie per l' uso
di un calcolatore elettronico che si fondano sulla determinazione di
una regola matematica; attualmente si cerca di individuare il
fondamento della tutela del software in diritti connessi al diritto
di autore. Il terzo comma della norma in commento impegna gli organi
incaricati al controllo della validita' del brevetto ad un esame
accurato del trovato, anche quando esso presenta caratteri che
potrebbero indurre a ricomprenderlo nelle categorie elencate nel
secondo comma della norma. Non sono brevettabili i metodi
terapeutici, chirurgici e diagnostici applicati al corpo umano.
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| art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
art. 2 l. 30 ottobre 1859, n. 3731
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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