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| IDG820600533 | |
| 82.06.00533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spolidoro Marco
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| Commento all' art. 13 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale
in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione
della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 711-713
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| La nuova disposizione sulle invenzioni contrarie all' ordine pubblico
e al buon costume si distingue in due punti dalla precedente:
innanzitutto specifica che il contrasto con l' ordine pubblico ed il
buon costume deve verificarsi sul piano della pubblicazione o dell'
attuazione del trovato, inoltre precisa che il contrasto non si
realizza necessariamente per il solo fatto che l' attuazione dell'
invenzione e' vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Il secondo comma della norma riproduce, come del resto il precedente,
la norma corrispondente della Convenzione sul brevetto europeo con
un' importante differenza: mentre la norma convenzionale esclude
dalla brevettazione sia le nuove razze animali sia le cosiddette
novita' vegetali, la legge italiana ha conservato solo il primo
divieto. Sono inoltre esclusi dalla brevettazione i procedimenti
essenzialmente biologici per la produzione di animali; la ragione sta
nella considerazione che detti procedimenti, in quanto sfruttano
forze naturali, sono privi di carattere tecnico o industriale.
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| art. 13 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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