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143516
IDG820600533
82.06.00533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spolidoro Marco
Commento all' art. 13 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 711-713
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La nuova disposizione sulle invenzioni contrarie all' ordine pubblico e al buon costume si distingue in due punti dalla precedente: innanzitutto specifica che il contrasto con l' ordine pubblico ed il buon costume deve verificarsi sul piano della pubblicazione o dell' attuazione del trovato, inoltre precisa che il contrasto non si realizza necessariamente per il solo fatto che l' attuazione dell' invenzione e' vietata da una disposizione di legge o amministrativa. Il secondo comma della norma riproduce, come del resto il precedente, la norma corrispondente della Convenzione sul brevetto europeo con un' importante differenza: mentre la norma convenzionale esclude dalla brevettazione sia le nuove razze animali sia le cosiddette novita' vegetali, la legge italiana ha conservato solo il primo divieto. Sono inoltre esclusi dalla brevettazione i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di animali; la ragione sta nella considerazione che detti procedimenti, in quanto sfruttano forze naturali, sono privi di carattere tecnico o industriale.
art. 13 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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