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143519
IDG820600536
82.06.00536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cavani Giovanni
Commento all' art. 16 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 741-754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma in esame definisce come implicante un' attivita' inventiva l' invenzione che, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. La norma codifica espressamente, accanto al requisito della novita', quello della originalita' dell' invenzione brevettabile. L' A. esamina il concetto di originalita' alla luce dell' interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ponendo in risalto il rapporto tra originalita' e novita', tra originalita' e progresso tecnico; si sofferma quindi ad analizzare il concetto del tecnico medio e gli elementi della definizione del concetto di originalita': esperto del ramo, lo stato della tecnica, la non evidenza.
art. 16 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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