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| IDG820600537 | |
| 82.06.00537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ubertazzi Luigi Carlo
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| Commento agli artt. 27-27 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificati
dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione
nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in
applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 756-767
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| La norma dell' art. 27 riconferma innanzitutto, secondo quanto
osserva l' A., un diritto al brevetto. L' interesse dell' inventore
al rilascio del brevetto si presenta come un diritto soggettivo, che
deve essere qualificato al pari dell' azione come diritto
potestativo: la domanda e' atto di esercizio del diritto. La novella
del 1979 non modifica la definizione dei titolari del diritto al
brevetto, piuttosto sembra aver ampiamente innovato la disciplina
degli incontri fortuiti, e cioe' dei conflitti tra piu' inventori
indipendenti del medesimo trovato, che per il fatto dell' invenzione
diventano tutti titolari ciascuno di un autonomo diritto al brevetto
relativo al medesimo trovato. La legge non sembra neppure innovare
sulla capacita' giuridica necessaria ad essere titolari di domande e
di brevetti italiani, e nemmeno sulla capacita' d' agire. L' Ufficio
Centrale Brevetti e' incompetente a controllare i profili soggettivi
del richiedente di un brevetto. Nell' ipotesi di domanda di
brevettazione depositata a nome proprio da un soggetto diverso dal
titolare del diritto alla privativa, senza il consenso di quest'
ultimo, la novella del 1979 ha introdotto un' ampia disciplina.
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| art. 27 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 27 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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