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143520
IDG820600537
82.06.00537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ubertazzi Luigi Carlo
Commento agli artt. 27-27 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificati dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 756-767
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma dell' art. 27 riconferma innanzitutto, secondo quanto osserva l' A., un diritto al brevetto. L' interesse dell' inventore al rilascio del brevetto si presenta come un diritto soggettivo, che deve essere qualificato al pari dell' azione come diritto potestativo: la domanda e' atto di esercizio del diritto. La novella del 1979 non modifica la definizione dei titolari del diritto al brevetto, piuttosto sembra aver ampiamente innovato la disciplina degli incontri fortuiti, e cioe' dei conflitti tra piu' inventori indipendenti del medesimo trovato, che per il fatto dell' invenzione diventano tutti titolari ciascuno di un autonomo diritto al brevetto relativo al medesimo trovato. La legge non sembra neppure innovare sulla capacita' giuridica necessaria ad essere titolari di domande e di brevetti italiani, e nemmeno sulla capacita' d' agire. L' Ufficio Centrale Brevetti e' incompetente a controllare i profili soggettivi del richiedente di un brevetto. Nell' ipotesi di domanda di brevettazione depositata a nome proprio da un soggetto diverso dal titolare del diritto alla privativa, senza il consenso di quest' ultimo, la novella del 1979 ha introdotto un' ampia disciplina.
art. 27 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 27 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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