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143522
IDG820600539
82.06.00539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Benedetti Fabrizio
Commento all' art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 769-775
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
Il terzo comma dell' art. 28 costituisce il corollario dell' art. 13, afferma la brevettabilita' dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti mediante tali procedimenti ed il principio secondo cui qualora un microorganismo utilizzato nell' invenzione non e' accessibile al pubblico e non puo' essere descritto in modo tale da permettere agli esperti di isolarlo o selezionarlo nuovamente, si dovra' utilizzare la particolare procedura prevista dal Regolamento quanto alla descrizione incluso il deposito della coltura di microorganismi presso un centro specializzato di raccolta. L' A. si sofferma a descrivere l' oggetto del brevetto per microorganismi e la descrizione della domanda di brevetto per microorganismi.
art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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