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143525
IDG820600543
82.06.00543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Cataldo Vincenzo
Commento all' art. 59 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazionei nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 810-812
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
Il primo comma della norma in esame contiene un elenco tassativo delle cause di nullita' del brevetto. Il secondo comma introduce una regola del tutto nuova al sistema italiano: la possibilita' di una dichiarazione di nullita' parziale. La legge non ha previsto in termini espliciti alcun adeguamento del sistema brevettuale alla pronunzia di nullita' parziale; ad avviso dell' A. dovrebbe imporsi al titolare, anche in ipotesi di sentenza di nullita' parziale, l' obbligo di provvedere ad una modifica della documentazione a suo tempo depositata e pubblica.
art. 59 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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