| 143526 | |
| IDG820600544 | |
| 82.06.00544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Di Cataldo Vincenzo
| |
| | |
| | |
| Commento all' art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale
in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione
della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
| |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 812-816
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D311320
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La norma in esame sancisce la regola della retroattivita' degli
effetti della sentenza di nullita', con l' eccezione della sentenza
di nullita' concernente i contratti aventi ad oggetto l' invenzione
nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. L' A. osserva che la
norma va interpretata nel senso che si dovra' controllare se gli
effetti tipici fondamentali del contratto siano gia' realizzati o
meno; rimane irrilevante il fatto che si siano realizzati o meno
eventuali effetti accessori. Per i contratti gia' eseguiti la norma
affida al giudice il compito di valutare se sia opportuno accordare
un equo compenso per rimborso di importi gia' versati in esecuzione
del contratto. L' altra deroga alla retroattivita' della sentenza di
nullita' prevede la salvezza degli atti di esecuzione di sentenze di
contraffazione passate in giudicato gia' compiuti. L' A. passa in
rassegna le diverse misure cui puo' dar luogo la sentenza di
contraffazione: pubblicazione della sentenza, sequestro e inibitoria,
risarcimento del danno e provvisionale; assegnazione in proprieta' ed
aggiudicazione, e successivamente esamina i rimedi di diritto comune
fruibili dal contraffattore: risarcimento del danno, ripetizione di
indebito e azione di arricchimento.
| |
| art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |