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143526
IDG820600544
82.06.00544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Cataldo Vincenzo
Commento all' art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 812-816
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma in esame sancisce la regola della retroattivita' degli effetti della sentenza di nullita', con l' eccezione della sentenza di nullita' concernente i contratti aventi ad oggetto l' invenzione nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. L' A. osserva che la norma va interpretata nel senso che si dovra' controllare se gli effetti tipici fondamentali del contratto siano gia' realizzati o meno; rimane irrilevante il fatto che si siano realizzati o meno eventuali effetti accessori. Per i contratti gia' eseguiti la norma affida al giudice il compito di valutare se sia opportuno accordare un equo compenso per rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto. L' altra deroga alla retroattivita' della sentenza di nullita' prevede la salvezza degli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti. L' A. passa in rassegna le diverse misure cui puo' dar luogo la sentenza di contraffazione: pubblicazione della sentenza, sequestro e inibitoria, risarcimento del danno e provvisionale; assegnazione in proprieta' ed aggiudicazione, e successivamente esamina i rimedi di diritto comune fruibili dal contraffattore: risarcimento del danno, ripetizione di indebito e azione di arricchimento.
art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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