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143527
IDG820600545
82.06.00545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Cataldo Vincenzo
Commento all' art. 59 ter r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali i n applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 816-817
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma introduce un' espressa possibilita' di rinuncia al brevetto che nel sistema precedente mancava anche se certa dottrina riteneva ammissibile una dichiarazione di rinuncia soggetta a pubblicita'. L' annotazione della rinuncia sul Registro dei brevetti costituisce condizione di efficacia della stessa, nell' ipotesi in cui il registro rechi menzioni di atti privati, sentenze o domande giudiziali aventi ad oggetto diritti patrimoniali di terzi sul brevetto; la rinunzia del titolare ha efficacia solo se accompagnata da consenso scritto dei soggetti interessati.
art. 59 ter r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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