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| IDG820600546 | |
| 82.06.00546 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Cataldo Vincenzo
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| Commento all' art. 59 quater r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato
dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione
nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in
applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 817-819
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| La norma introduce una limitazione del diritto al brevetto: e' posto
come condizione di procedibilita' della domanda l' allegazione di una
nuova documentazione brevettuale. Il secondo comma della norma impone
un nuovo pagamento della tassa per la pubblicazione a stampa della
descrizione e dei disegni. Il terzo comma contiene due diverse
disposizioni: la seconda condiziona la ricevibilita' dell' istanza di
limitazione al consenso di eventuali aventi diritto; la prima mira a
coordinare la procedura di limitazione con un eventuale giudizio di
nullita' disponendo l' improcedibilita' dell' istanza di limitazione
in pendenza del giudizio di nullita' e fino al passaggio in giudicato
della relativa sentenza. Quest' ultima disposizione ad avviso dell'
A. solleva problemi di non facile risoluzione perche' il legislatore
non ha curato con la dovuta attenzione l' allestimento di un
meccanismo sicuro di informazione dell' Ufficio Brevetti in ordine
alla presenza di giudizi suscettibili di provocare una sentenza di
nullita'.
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| art. 59 quater r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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