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143528
IDG820600546
82.06.00546 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Cataldo Vincenzo
Commento all' art. 59 quater r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 817-819
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma introduce una limitazione del diritto al brevetto: e' posto come condizione di procedibilita' della domanda l' allegazione di una nuova documentazione brevettuale. Il secondo comma della norma impone un nuovo pagamento della tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni. Il terzo comma contiene due diverse disposizioni: la seconda condiziona la ricevibilita' dell' istanza di limitazione al consenso di eventuali aventi diritto; la prima mira a coordinare la procedura di limitazione con un eventuale giudizio di nullita' disponendo l' improcedibilita' dell' istanza di limitazione in pendenza del giudizio di nullita' e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Quest' ultima disposizione ad avviso dell' A. solleva problemi di non facile risoluzione perche' il legislatore non ha curato con la dovuta attenzione l' allestimento di un meccanismo sicuro di informazione dell' Ufficio Brevetti in ordine alla presenza di giudizi suscettibili di provocare una sentenza di nullita'.
art. 59 quater r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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