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143530
IDG820600548
82.06.00548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Cataldo Vincenzo
Commento agli artt. 78 e 79 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificati dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 824-827
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
Il legislatore ha introdotto con la norma in esame un nuovo regime del giudizio di nullita' dei brevetti, che vale sia per le nullita' totali sia per le nullita' parziali. La sentenza che dichiara la nullita' del brevetto ha nella normativa attuale efficacia erga omnes. L' introduzione di un giudicato con efficacia ultra partes ha comportato ulteriori ritocchi al quadro delle nullita': innanzitutto il giudizio di nullita' deve essere esercitato in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto; in secondo luogo dovranno essere soggette ad annotazione sul registro tutte le sentenze di nullita'; ad avviso dell' A. si trattera' di pubblicita' dichiarativa. L' A., fatte queste premesse, esamina i punti immutati della disciplina e il problema della scelta del giudice. Osserva a questo proposito che puo' creare preoccupazione il fatto che si sia affidato un compito cosi' delicato, come l' accertamento con efficacia erga omnes della nullita' di un brevetto ad un qualsiasi Tribunale.
art. 78 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 79 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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