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| IDG820600548 | |
| 82.06.00548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Cataldo Vincenzo
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| Commento agli artt. 78 e 79 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificati
dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione
nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in
applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 824-827
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D311320
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| Il legislatore ha introdotto con la norma in esame un nuovo regime
del giudizio di nullita' dei brevetti, che vale sia per le nullita'
totali sia per le nullita' parziali. La sentenza che dichiara la
nullita' del brevetto ha nella normativa attuale efficacia erga
omnes. L' introduzione di un giudicato con efficacia ultra partes ha
comportato ulteriori ritocchi al quadro delle nullita': innanzitutto
il giudizio di nullita' deve essere esercitato in contraddittorio di
tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali
aventi diritto sul brevetto; in secondo luogo dovranno essere
soggette ad annotazione sul registro tutte le sentenze di nullita';
ad avviso dell' A. si trattera' di pubblicita' dichiarativa. L' A.,
fatte queste premesse, esamina i punti immutati della disciplina e il
problema della scelta del giudice. Osserva a questo proposito che
puo' creare preoccupazione il fatto che si sia affidato un compito
cosi' delicato, come l' accertamento con efficacia erga omnes della
nullita' di un brevetto ad un qualsiasi Tribunale.
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| art. 78 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 79 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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