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143534
IDG820600552
82.06.00552 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rapisardi Alfio
Commento all' art. 81 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 840-841
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La norma presenta rispetto alla norma precedente un' unica differenza che riguarda la disposizione relativa alla designazione dell' inventore per la quale l' attuale disciplina impone un onere che non esisteva nell' antica: l' obbligatorieta' della designazione di inventore che e', pero', stata esclusa per le domande presentate precedentemente all' entrata in vigore del nuovo decreto. La norma inoltre fa salvi i diritti di priorita' di cui agli abrogati artt. 9 e 17 legge sulle invenzioni, a condizione pero' che la divulgazione di cui a quella fattispecie sia avvenuta prima dell' entrata in vigore della legge di riforma: si tratta del diritto di priorita' conseguente ad esposizione e di quello connesso alla divulgazione in atti di societa' o accademie scientifiche nazionali legalmente riconosciute.
art. 81 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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