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Documento


143537
IDG820600555
82.06.00555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Giovanni, Pacia Depinguente Romana
Commento all' art. 1 l. 10 aprile 1981, n. 142 (modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 854-860
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
L' A. precisa la sfera di applicazione dell' abrogato art. 162, comma 3 c.c. e cerca di cogliere le ragioni che hanno indotto il legislatore a modificare la materia delle convenzioni matrimoniali, intendendosi come tali qualsiasi negozio bilaterale o plurilaterale, concluso dai coniugi tra loro o anche da un terzo, redatto nella forma dell' atto pubblico, nel senso che al giudice e' inibito un controllo sulle convenzioni eccetto il caso di mutamento di convenzione matrimoniale dopo le nozze per il quale e' necessaria l' autorizzazione giudiziale.
art. 162 c.c. art. 1 l. 10 aprile 1981, n. 142
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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