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143538
IDG820600556
82.06.00556 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Giovanni, Pacia Depinguente Romana
Commento all' art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142 (modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 4-5, pag. 860-869
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
La norma dispone che l' autorizzazione del giudice rimane necessaria per il mutamento posteriore alle nozze delle convenzioni matrimoniali stipulate prima della entrata in vigore della legge in esame: tale previsione discrimina l' autonomia contrattuale dei coniugi secondo la data delle convenzioni matrimoniali che intendono modificare; osserva l' A. che, per eliminare il dubbio di legittimita' costituzionale con l' art. 3, si rende necessario o ricondurre la norma nell' alveo dei principi che regolano la successione della legge nel tempo o dimostrare la diversita' della situazione giuridica in cui possono trovarsi i coniugi, secondo che la convenzione oggetto di modifica sia stata stipulata anteriormente o successivamente all' entrata in vigore della nuova legge.
art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142 art. 162 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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