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143556
IDG820600690
82.06.00690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nannini Ubaldo G.
Commento all' art. 4 del testo coordinato d.l. 5 dicembre 1980, n. 799 e l. 22 dicembre 1980, n. 875 e successive modificazioni (ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1086-1087
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1443; D31651
La norma commentata dispone la proroga di pagamento dei premi con scadenze comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 15 giugno 1981, dell' assicurazione obbligatoria autoveicoli e natanti, al 30 giugno 1981. In forza del richiamo all' art. 1901 c.c., osserva l' A., e' concessa al contraente la copertura assicurativa fino al 15 luglio 1981 alterando di conseguenza, a favore dell' assicurato, l' equilibrio originario delle prestazioni. Il differimento del termine di adempimento comporta infatti il venir meno della originaria corrispondenza tra rischio e premio, a tutto scapito delle imprese assicuratrici. La posizione dell' assicurato risulta poi ulteriormente rafforzata dalla disposizione contenuta nel comma 2 della norma in esame, la quale estende la regola di cui al comma 1 anche all' ipotesi in cui alla data del 23 novembre 1980, pur essendo scaduto il termine di adempimento, fosse ancora in corso il termine di "rispetto" o di "tolleranza".
art. 1901 c.c. art. 7 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 4 d.l. 5 dicembre 1980, n. 799 l. 22 dicembre 1980, n. 875
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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