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143559
IDG820600694
82.06.00694 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santilli Marina
Commento all' art. 1 della l. 4 marzo 1981, n. 67 (responsabilita' amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell' azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1171-1172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1611; D14048
La norma in esame limita alle ipotesi di dolo o colpa grave la responsabilita' per il danno diretto o indiretto arrecato all' erario dal personale addetto ai settori indicati, nell' esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attivita' direttamente connesse. In tal modo, osserva l' A., il legislatore assimila il personale ferroviario alle altre categorie di personale statale che gia' godeva delle limitazioni di responsabilita' alle ipotesi di dolo o colpa grave, soluzione gia' segnalata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 201/1976. Alcuni problemi si pongono ai fini dell' individuazioni delle "attivita' direttamente connesse" alla circolazione dei treni: la formula adottata nella norma appare tuttavia sufficientemente ampia e tale comunque, nelle ipotesi che nella prassi potranno presentarsi, da consentire soluzioni non aprioristicamente restrittive.
art. 1 l. 4 marzo 1981, n. 67 l. 31 dicembre 1962, n. 1833 C. Cost. 28 luglio 1976, n. 201
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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