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143560
IDG820600695
82.06.00695 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santilli Marina
Commento all' art. 2 della l. 4 marzo 1981, n. 67 (responsabilita' amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell' azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1172-1173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1611; D14048
La norma commentata estende le limitazioni di responsabilita' di cui all' art. 1 della stessa legge a tutti quei dipendenti che siano chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attivita' a questa direttamente connesse. Questo dato oggettivo costituisce quindi condizione sufficiente, purche' un rapporto di servizio dell' autore del danno con l' Amministrazione ferroviaria sia comunque esistente, per l' applicazione della limitazione di responsabilita' a tutti quei dipendenti la cui posizione personale, nell' ambito dell' azienda, non sia riconducibile ad una delle categorie individuate dall' art. 1. Tale estensione, osserva l' A., trova una ratio giustificativa nella complessita' dell' organizzazione e nella frammentazione delle categorie del personale delle Ferrovie dello Stato. Non e' escluso, addirittura, che la disposizione dell' art. 2 possa applicarsi anche a quella particolare categoria di soggetti, i c.d. assuntori, di cui si avvale l' Azienda per determinati servizi, e la cui posizione tende sempre piu' ad essere assimilata a quella dei dipendenti.
art. 2 l. 4 marzo 1981, n. 67
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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