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| IDG820600695 | |
| 82.06.00695 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santilli Marina
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| Commento all' art. 2 della l. 4 marzo 1981, n. 67 (responsabilita'
amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'
azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1172-1173
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1611; D14048
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| La norma commentata estende le limitazioni di responsabilita' di cui
all' art. 1 della stessa legge a tutti quei dipendenti che siano
chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla
circolazione dei treni o attivita' a questa direttamente connesse.
Questo dato oggettivo costituisce quindi condizione sufficiente,
purche' un rapporto di servizio dell' autore del danno con l'
Amministrazione ferroviaria sia comunque esistente, per l'
applicazione della limitazione di responsabilita' a tutti quei
dipendenti la cui posizione personale, nell' ambito dell' azienda,
non sia riconducibile ad una delle categorie individuate dall' art.
1. Tale estensione, osserva l' A., trova una ratio giustificativa
nella complessita' dell' organizzazione e nella frammentazione delle
categorie del personale delle Ferrovie dello Stato. Non e' escluso,
addirittura, che la disposizione dell' art. 2 possa applicarsi anche
a quella particolare categoria di soggetti, i c.d. assuntori, di cui
si avvale l' Azienda per determinati servizi, e la cui posizione
tende sempre piu' ad essere assimilata a quella dei dipendenti.
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| art. 2 l. 4 marzo 1981, n. 67
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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