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| IDG820600696 | |
| 82.06.00696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santilli Marina
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| Commento agli artt. 3-4 della l. 4 marzo 1981, n. 67 (responsabilita'
amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'
azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1174-1175
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1611; D14048
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| Le norme commentate evidenziano l' attenzione del legislatore alle
specifiche caratteristiche di rischio del settore ferroviario: in
luogo del soppresso potere di remissione totale dell' addebito in
favore del dipendente responsabile, e' autorizzata ora l' istituzione
di un fondo di solidarieta', col fine di assumere gli addebiti
conseguenti al giudizio di responsabilita' e con effetto liberatorio.
Tale fondo appare essenzialmente ispirato, secondo lo schema di base
delle assicurazioni sociali, all' idea del rischio professionale e
della solidarieta' corporativa ed e' quindi finanziato con contributi
mensili del personale interessato. Quanto alle modalita' di
funzionamento non appare giustificata una interpretazione letterale
dela formulazione normativa, che consentirebbe una scelta facoltativa
e discrezionale del fondo in merito all' assunzione a proprio carico
degli addebiti; nel contesto di un' analisi storica e sistematica del
provvedimento in esame e' da ritenersi che il fondo debba
necessariamente assumere gli addebiti, essendo vincolato a tale
scopo. Cosi' come congegnato, osserva l' A., il fondo parrebbe
assumere la natura giuridica di un patrimonio separato con vincolo di
destinazione; tale conclusione e' confermata dal fatto che l' Opera
di previdenza favore del personale delle Ferrovie dello Stato, cui e'
affidata, con gestione separata, l' amministrazione del fondo, si
atteggia come persona giuridica pubblica.
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| art. 83 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
art. 25 l. 7 luglio 1907, n. 429
art. 3 l. 4 marzo 1981, n. 67
art. 4 l. 4 marzo 1981, n. 67
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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