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143570
IDG820600755
82.06.00755 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Pietro Adriano
L' autorizzazione per le attivita' di gestione fiduciaria: aspetti tributari
intervento alla tavola rotonda su "Enti di gestione fiduciaria: disciplina attuale e problemi di riforma", Roma, 12 dicembre 1980
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 759-780
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23071
L' art. 45 del testo unico sulle assicurazioni private individua gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria e ne disciplina l' attivita'; inoltre impone loro anche una serie di obblighi relativi sia alla formazione del capitale, sia all' autorizzazione per l' esercizio dell' attivita'. Le conseguenze che sul piano privatistico si producono sia per le attivita' di gestione fiduciaria svolte senza autorizzazione, sia per i soggetti che svolgono tale attivita' pur forniti di un' autorizzazione ministeriale, ma rilasciata per lo svolgimento di altra attivita', sono rilevanti anche sotto il profilo tributario. Osserva l' A. che in tal caso la societa' fiduciaria rimane soggetto dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, mutano pero' i criteri per la determinazione di tale reddito. In particolare non e' applicabile il principio della trasprenza fiscale, per la societa' fiduciaria dovra' annoverare tra i ricavi tutti i proventi derivanti dall' esercizio dell' attivita' gestoria. Ne consegue che da un lato i beni di investimento ai quali si rivolge tale attivita' dovranno essere inseriti tra le poste attive del bilancio, dall' altro, se la loro cessione verra' effettuata ad un valore maggiore dell' ultimo riconosciuto in bilancio, dara' origine ad una plusvalenza tassabile che diventera' cosi' una componente attiva del reddito d' impresa della societa'.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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