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143573
IDG820600760
82.06.00760 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maffei Alberti Alberto
Relazione al Convegno su "L' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: due anni di esperienze", Parma, 8 maggio 198
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 809-815
D312209
L' art. 3 della legge n. 95/1979, osserva l' A., configura una fattispecie di gruppo di societa' per trarne conseguenze giuridiche quasi conclusivamente limitate alle peculiarieta' della procedura di amministrazione straordinaria. In tale prospettiva e' possibile ricostruire una figura del gruppo che prescinde dai requisiti della direzione unitaria e del rapporto di dominio, e che si basa invece su una serie di altri criteri. Il primo di questi, osserva l' A., e' il criterio del controllo, in alternativa al quale e' stabilito il criterio della identica composizione degli organi amministrtivi; infine sono coinvolte nel gruppo anche le societa' che hanno concesso crediti e garanzie alla societa' in amministrazione straordinaria per un importo superiore al terzo delle proprie attivita'. L' appartenenza al gruppo determina un inasprimento di disciplina dell' azione revocatoria fallimentare, ma in maniera del tutto inefficace, poiche' l' inasprimento si limita ad innalzare il periodo di astratta revocabilita'.
l. 3 aprile 1979, n. 95
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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