| I rapporti tra amministrazione straordinaria e altre procedure
concorsuali e istituti comunque destinati a operare dinanzi alla
crisi dell' impresa, osserva l' A., sono rapporti di esclusione.
Prevale quindi l' amministrazione straordinaria, fondata sull'
insolvenza, e proprio perche' essa vorrebbe superare una insolvenza
pur giudizialmente accertata, per approdare al risanamento. In
realta', osserva l' A., l' esperienza ha dimostrato che il
risanamento programmato significa solo sopportazione dei costi ad
opera dei creditori anteriori, destinati a veder vanificare la loro
garanzia patrimoniale. L' attivita' svolta dall' entrata in vigore
della legge n. 95/1979 ha avuto ad oggetto quasi esclusivamente atti
di liquidazione dei beni facenti parte dell' impresa posta in
amministrazione straordinaria, con l' unica novita', rispetto alla
normativa della vigente legge fallimentare, rappresentata dalla
possibilita' di alienazione in blocco di attivita', di impianti e di
aziende.
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