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| IDG820600768 | |
| 82.06.00768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Racugno Gabriele
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| Sulla competenza a presentare "un altro acquirente" nella
espropriazione di quota di societa' a responsabilita' limitata
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| nota a Cass. sez. I civ. 11 giugno 1980, n. 3715
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| Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 913-920
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312221
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| Stabilisce la sentenza annotata che l' aggiudicatario della vendita
forzata di quota di societa' a responsabilita' limitata, il quale si
veda sostituire da altro acquirente designato dalla societa', non
puo' invocare il difetto di poteri dell' amministratore per mancanza
di previa deliberazione assembleare. Se e' senza dubbio condivisibile
l' affermazione secondo cui la legittimazione a far valere l'
invalidita' dell' atto spetta esclusivamente alla societa' e non ai
terzi, osserva l' A., la soluzione al problema sostanziale merita
comunque qualche riflessione. Esistono infatti numerosi argomenti a
sostegno della competenza dell' organo amministrativo in ordine alla
designazione dell' "altro acquirente", situazione assimilabile, ad
esempio, alla riserva di gradimento in ordine al trasferimento della
partecipazione sociale, compito che gli statuti solitamente riservano
all' organo amministrativo. Infine, specie alla luce degli studi in
tema di rapporti assemblea-amministratori svolti dalla dottrina in
questi ultimi anni, non sembra che possa affermarsi una competenza
generale o piuttosto un primato istituzionale dell' assemblea sull'
organo amministrativo.
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| art. 2480 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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