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143579
IDG820600768
82.06.00768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Racugno Gabriele
Sulla competenza a presentare "un altro acquirente" nella espropriazione di quota di societa' a responsabilita' limitata
nota a Cass. sez. I civ. 11 giugno 1980, n. 3715
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 913-920
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312221
Stabilisce la sentenza annotata che l' aggiudicatario della vendita forzata di quota di societa' a responsabilita' limitata, il quale si veda sostituire da altro acquirente designato dalla societa', non puo' invocare il difetto di poteri dell' amministratore per mancanza di previa deliberazione assembleare. Se e' senza dubbio condivisibile l' affermazione secondo cui la legittimazione a far valere l' invalidita' dell' atto spetta esclusivamente alla societa' e non ai terzi, osserva l' A., la soluzione al problema sostanziale merita comunque qualche riflessione. Esistono infatti numerosi argomenti a sostegno della competenza dell' organo amministrativo in ordine alla designazione dell' "altro acquirente", situazione assimilabile, ad esempio, alla riserva di gradimento in ordine al trasferimento della partecipazione sociale, compito che gli statuti solitamente riservano all' organo amministrativo. Infine, specie alla luce degli studi in tema di rapporti assemblea-amministratori svolti dalla dottrina in questi ultimi anni, non sembra che possa affermarsi una competenza generale o piuttosto un primato istituzionale dell' assemblea sull' organo amministrativo.
art. 2480 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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