| Le due sentenze annotate, osserva l' A., confermano la tendenza della
giurisprudenza ad orientarsi verso interpretazioni restrittive
riguardo ai requisiti prescritti dall' art. 1 della legge n. 95/1979,
che disciplina l' amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi. Il Tribunale di Milano ha ritenuto di valutare la
sussistenza del prescritto rapporto tra esposizione debitoria
"qualificata" e capitale versato ed esistente, basandosi sui dati
dell' ultimo bilancio di esercizio approvato dall' assemblea. Ma non
esistono ostacoli, osserva l' A., ad una interpretazione che
autorizzi a prelevare i dati necessari perche' possa essere emanata
la dichiarazione dello stato di insolvenza da una situazione
patrimoniale aggiornata, ogni qual volta il ricorso all' ultimo
bilancio non soddisfi i fondamentali principi di attualita' e di
omogeneita' degli elementi di giudizio. Il Tribunale di Genova,
invece, sempre in sede di accertamento dello stato di insolvenza, e'
chiamato a valutare la sussistenza di obbligazioni a fronte di
finanziamenti agevolati: questi, nel caso concreto non esistevano, ma
il limite di legge era stato raggiunto dalle passivita' verso soli
enti previdenziali. Correttamente il Tribunale ha osservato che, in
ogni caso, e' richiesto un elemento, attinente alla "qualita'" del
debito, e rappresentato, per scelta non sindacabile del legislatore,
da finanziamenti agevolati in misura superiore ad un miliardo di
lire. Di conseguenza, nel caso in esame, non poteva dichiararsi lo
stato di insolvenza.
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