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143583
IDG820600775
82.06.00775 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arrigoni Alessandro
Ammortamenti anticipati e "doppio binario"
nota a Trib. Milano 4 settembre 1978
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 1019-1045
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D23073
Stabilisce la sentenza annotata che l' ammortamento anticipato, pur consentito dall' art. 68 del d.p.r. n. 597/1973, non e' iscrivibile nel bilancio redatto a norma degli artt. 2423 e ss. c.c., per la determinazione del reddito d' esercizio. La decisione, osserva l' A., appare del tutto corretta; come applicato nel caso in esame, infatti, l' ammortamento anticipato risulta contrario alla legge, perche' il significato di riferimento all' effettivo deperimento e consumo del bene risulta stravolto. Non vi e' dubbio quindi che la deliberazione che approvi il bilancio contenente la previsione di ammortamenti anticipati sia affetta da nullita' ex art. 2379 c.c., per avere un oggetto illecito in quanto contrario a norme di legge inderogabili. Esiste quindi un' antinomia, non risolvibile sul piano del diritto positivo, tra le norme tributarie che impongono l' iscrizione in bilancio degli ammortamenti anticipati per poterne autorizzare la detraibilita', e le norme del codice civile che vietano l' iscrizione di ammortamenti non cossispondenti a effettiva usura.
art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 2425 c.c. art. 2379 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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