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143584
IDG820900194
82.09.00194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Adami Vincenzo
Appunti critici sulla giurisprudenza costituzionale
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 1, pag. 258-276
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430; D02145; D60521; D6053; D6412; D6250; D6251; D50412; D50416; D51800; D6158
La Corte Costituzionale non si limita, il piu' delle volte, a pronunciare l' illegittimita' delle leggi ordinarie sottoposte al suo esame, e a dichiararne l' abrogazione, ritenendole in contrasto con la Costituzione, ma sovente di tali leggi offre quella che, a suo giudizio, e' l' unica interpretazione in armonia con la Costituzione, e conseguentemente dichiara illegittime le interpretazioni diverse. Tale interpretazione non vincola il giudice ordinario, cosi' come non lo vincolano quelle sentenze in cui sono semplicemente contenuti criteri programmatici indirizzati, come suggerimento, al legislatore ordinario per l' attuazione dei principi costituzionali. Analogamente devono intendersi quelle pronunce in cui, a prima vista, parrebbe che la Corte innovi al corpo legislativo attuale, non essendo concepibile che il giudice costituzionale faccia proprie funzioni che, come quella legislativa, non le competono.
art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 16 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 156 c.p. art. 169 c.p. art. 546 c.p. art. 169 c.p.p. art. 401 c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 503 c.p.p. art. 622 c.p.p. art. 3 Cost. art. 21 Cost. art. 136 Cost. C. Cost. 24 febbraio 1971, n. 32 C. Cost. 12 febbraio 1975, n. 27 C. Cost. 27 marzo 1975, n. 82 C. Cost. 26 giugno 1975, n. 162 C. Cost. 7 luglio 1976, n. 154 C. Cost. 14 luglio 1976, n. 172
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