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143587
IDG820900199
82.09.00199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balzano Luigi
Il potere del sindaco, richiesto dall' autorita' giudiziaria per le sue determinazioni, di ordinare la sospensione dei lavori edilizi
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 535-540
D540; D6144; D12007; D18227
Il potere di ordinare la sospensione dei lavori, ex art. 32 l. 1150 del 1942, in caso di costruzioni abusive, compete istituzionalmente ed esclusivamente al sindaco, e sarebbe illegittimo ed inefficace un provvedimento in tal senso adottato dall' autorita' giudiziaria a cui compete unicamente il potere di emettere un sequestro penale. Tuttavia una certa affinita' tra i due istituti sussiste, avendo entrambi una funzione cautelare e prodromica rispetto a ulteriori provvedimenti definitivi, e su queste basi l' A. ne ammette un reciproco coordinamento. Il giudice penale puo' infatti, una volta disposta la revoca del sequestro per cessate esigenze istruttorie, richiedere al sindaco l' emissione del provvedimento di sospensiva di sua competenza, in quanto quest'ultimo viene in tal caso a continuare e perfezionare gli effetti del primo, applicando le misure piu' idonee alla singola fattispecie, in attesa della definizione della controversia.
art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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