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143588
IDG820900200
82.09.00200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lucchese Paolo Vittorio
L' uso giuridico della marca procura nel delitto di falso sul valore di bollo
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 540-544
D51501
Premesse alcune considerazioni di carattere generale sul fatto materiale e sull' elemento psichico necessari per integrare il reato di cui all' art. 466 c.p. ("alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati"), l' A. si impone la particolare problematica derivante dall' alterazione concernente i valori di bollo da apporre per certificare le procure speciali alle liti, soprattutto per quel che concerne la delimitazione del concetto tecnico di "uso" giuridicamente rilevante indicato dall' art. 466. Essendo tale procura un negozio per il quale l' imposta di bollo e' dovuta fin dall' origine (art. 2 d.p.r. 492/1953), l' "uso" richiesto per integrare la fattispecie delittuosa in questione, si realizza quando il negozio viene posto in essere, seguito dalla contestuale certificazione del difensore, indipendentemente dal successivo uso dell' atto giudiziale al quale la procura si riferisce. Dal fatto che il bollo debba essere assolto "fin dall' origine" deriva che contestualmente deve pure essere annullata (dal difensore) la marca delega. Quindi il delitto di falsificazione di valori bollati (nel caso di specie, di marca procura), sussiste quando la marca gia' usata (nel senso giuridico) viene nuovamente usata mediante cancellazione di un precedente segno di annullamento. Non sussiste invece quando il primitivo uso era relativo ad un' ipotesi (firma dell' assistito a margine dell' atto da redigere, senza preventiva redazione del negozio di procura), in cui tecnicamente il negozio di procura non si e' mai perfezionato.
art. 466 c.p. art. 2 d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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