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| IDG820900200 | |
| 82.09.00200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lucchese Paolo Vittorio
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| L' uso giuridico della marca procura nel delitto di falso sul valore
di bollo
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| Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 540-544
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| D51501
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| Premesse alcune considerazioni di carattere generale sul fatto
materiale e sull' elemento psichico necessari per integrare il reato
di cui all' art. 466 c.p. ("alterazione di segni nei valori di bollo
o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati"), l' A. si
impone la particolare problematica derivante dall' alterazione
concernente i valori di bollo da apporre per certificare le procure
speciali alle liti, soprattutto per quel che concerne la
delimitazione del concetto tecnico di "uso" giuridicamente rilevante
indicato dall' art. 466. Essendo tale procura un negozio per il quale
l' imposta di bollo e' dovuta fin dall' origine (art. 2 d.p.r.
492/1953), l' "uso" richiesto per integrare la fattispecie delittuosa
in questione, si realizza quando il negozio viene posto in essere,
seguito dalla contestuale certificazione del difensore,
indipendentemente dal successivo uso dell' atto giudiziale al quale
la procura si riferisce. Dal fatto che il bollo debba essere assolto
"fin dall' origine" deriva che contestualmente deve pure essere
annullata (dal difensore) la marca delega. Quindi il delitto di
falsificazione di valori bollati (nel caso di specie, di marca
procura), sussiste quando la marca gia' usata (nel senso giuridico)
viene nuovamente usata mediante cancellazione di un precedente segno
di annullamento. Non sussiste invece quando il primitivo uso era
relativo ad un' ipotesi (firma dell' assistito a margine dell' atto
da redigere, senza preventiva redazione del negozio di procura), in
cui tecnicamente il negozio di procura non si e' mai perfezionato.
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| art. 466 c.p.
art. 2 d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492
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