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143589
IDG820900201
82.09.00201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piccinino Renato
Sequestri penali di prodotti alimentari (limiti territoriali e mezzi di impugnazione)
nota a Cass. sez. I pen. 7 maggio 1981
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 449-462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6144; D51611; D531; D61012; D60211; D6350
L' A. aderisce alla sentenza annotata, la quale afferma che in caso di sequestro penale su tutto il territorio nazionale di generi alimentari non costituenti l' oggetto materiale del reato, si pone in essere, oltre che una violazione delle regole di competenza territoriale, l' esercizio di un potere giurisdizionale non attribuibile ad alcun organo giudiziario, e il provvedimento che ne deriva e' inesistente, e suscettibile quindi di immediato ricorso per Cassazione. In linea piu' generale, suggerisce inoltre l' adozione, sempre in tema di provvedimenti cautelari relativi a reati alimentari, di un criterio piu' rigoroso circa l' emissione di siffatti provvedimenti, subordinando questi ultimi alla accertata sussistenza di un pericolo effettivo o nocivita' dei prodotti alimentari sequestrandi, e non semplicemente in presenza di un pericolo remoto o presunto.
r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 art. 219 c.p.p. art. 222 c.p.p. art. 224 c.p.p. art. 231 c.p.p. art. 337 c.p.p. art. 628 c.p.p. l. 18 ottobre 1959, n. 945 l. 30 aprile 1962, n. 283
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