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143591
IDG820900204
82.09.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Battaglini Mario
Sulla partecipazione del pubblico ministero del giudizio a quo al processo costituzionale incidentale
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 542-544
D021430; D02307; D4030; D60301; D660
L' A. ritiene che e' proprio l' art. 23 della l. 87/1943 a riconoscere il pubblico ministero come "parte" nei processi penali e in quelli civili ai quali partecipa. In effetti l' ordinanza di rinvio viene notificata alle parti (compreso il pubblico ministero) al fine della decorrenza del termine di costituzione cosi' che chi ha partecipato attivamente nel giudizio a quo possa continuare anche nel processo dinanzi la Corte. L' unico caso in cui il pubblico ministero non puo' partecipare al giudizio costituzionale e' quando, avendo rinunciato ad esercitare la facolta' prevista dall' art. 70 c.p.c. nel giudizio a quo, il pubblico ministero, non essendo parte, non puo' intervenire. Da ultimo l' A. si chiede da chi e come il pubblico ministero possa essere rappresentato nel giudizio di legittimita'. Sulla scorta della soluzione data dalla Corte nei casi di conflitti tra poteri dello Stato, nel caso di giudizio costituzionale allo stesso parteciperanno le parti che hanno partecipato al giudizio incidentale. L' ultimo problema riguarda la persona fisica del pubblico ministero che sara' la stessa che ha preso parte al giudizio c.d. incidentale, mentre il solo pubblico ministero pretorile sara' sostituito, data la precarieta' di tale figura, del Pretore nella veste di pubblico ministero.
art. 23 comma 1 l. 11 marzo 1943, n. 87 art. 1 l. cost. 19 febbraio 1948, n. 1 art. 112 Cost. art. 70 c.p.c.
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