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| IDG820900204 | |
| 82.09.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Battaglini Mario
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| Sulla partecipazione del pubblico ministero del giudizio a quo al
processo costituzionale incidentale
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| Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 542-544
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| D021430; D02307; D4030; D60301; D660
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| L' A. ritiene che e' proprio l' art. 23 della l. 87/1943 a
riconoscere il pubblico ministero come "parte" nei processi penali e
in quelli civili ai quali partecipa. In effetti l' ordinanza di
rinvio viene notificata alle parti (compreso il pubblico ministero)
al fine della decorrenza del termine di costituzione cosi' che chi ha
partecipato attivamente nel giudizio a quo possa continuare anche nel
processo dinanzi la Corte. L' unico caso in cui il pubblico ministero
non puo' partecipare al giudizio costituzionale e' quando, avendo
rinunciato ad esercitare la facolta' prevista dall' art. 70 c.p.c.
nel giudizio a quo, il pubblico ministero, non essendo parte, non
puo' intervenire. Da ultimo l' A. si chiede da chi e come il pubblico
ministero possa essere rappresentato nel giudizio di legittimita'.
Sulla scorta della soluzione data dalla Corte nei casi di conflitti
tra poteri dello Stato, nel caso di giudizio costituzionale allo
stesso parteciperanno le parti che hanno partecipato al giudizio
incidentale. L' ultimo problema riguarda la persona fisica del
pubblico ministero che sara' la stessa che ha preso parte al giudizio
c.d. incidentale, mentre il solo pubblico ministero pretorile sara'
sostituito, data la precarieta' di tale figura, del Pretore nella
veste di pubblico ministero.
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| art. 23 comma 1 l. 11 marzo 1943, n. 87
art. 1 l. cost. 19 febbraio 1948, n. 1
art. 112 Cost.
art. 70 c.p.c.
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