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| IDG820900208 | |
| 82.09.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Drigani Oliviero
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| Istituti di credito di diritto pubblico, abuso del fido bancario e
legge penale
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| Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 653-670
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18123; D51110; D51113; D18126
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| Ribadita la natura di enti pubblici degli Istituti di credito di
diritto pubblico e delle Casse di Risparmio, e la qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi dei funzionari
di questi enti, l' A. tuttavia nega la riconducibilita' "tout court"
dell' abuso di fido bancario da parte di tali soggetti all' ipotesi
criminosa prevista dall' art. 314 c.p. (peculato per distrazione). Si
ha quest' ultimo reato quando il credito viene concesso con criteri
assolutamente estranei a quelli che attengono alla funzione
creditizia; ogniqualvolta invece l' abuso si concreti in una pura e
semplice travalicazione dei limiti del fido, si rientra nella
condotta criminosa punita dall' art. 323 c.p. (abuso innominato di
atti d' ufficio). Pure l' elemento del "profitto" e' idoneo a
differenziare le due ipotesi criminose, in quanto per la fattispecie
dell' art. 314 e' sufficiente il dolo generico, mentre quella dell'
art. 323 richiede il dolo specifico, e cioe' la finalita' di recare
ad altri un danno o procurargli un vantaggio. Qualora poi manchi del
tutto tale elemento soggettivo, la condotta in questione sara' da
considerare penalmente esente.
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| art. 314 c.p.
art. 323 c.p.
art. 324 c.p.
art. 357 c.p.
r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
art. 41 Cost.
art. 47 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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