Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143593
IDG820900208
82.09.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Drigani Oliviero
Istituti di credito di diritto pubblico, abuso del fido bancario e legge penale
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 653-670
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18123; D51110; D51113; D18126
Ribadita la natura di enti pubblici degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Casse di Risparmio, e la qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi dei funzionari di questi enti, l' A. tuttavia nega la riconducibilita' "tout court" dell' abuso di fido bancario da parte di tali soggetti all' ipotesi criminosa prevista dall' art. 314 c.p. (peculato per distrazione). Si ha quest' ultimo reato quando il credito viene concesso con criteri assolutamente estranei a quelli che attengono alla funzione creditizia; ogniqualvolta invece l' abuso si concreti in una pura e semplice travalicazione dei limiti del fido, si rientra nella condotta criminosa punita dall' art. 323 c.p. (abuso innominato di atti d' ufficio). Pure l' elemento del "profitto" e' idoneo a differenziare le due ipotesi criminose, in quanto per la fattispecie dell' art. 314 e' sufficiente il dolo generico, mentre quella dell' art. 323 richiede il dolo specifico, e cioe' la finalita' di recare ad altri un danno o procurargli un vantaggio. Qualora poi manchi del tutto tale elemento soggettivo, la condotta in questione sara' da considerare penalmente esente.
art. 314 c.p. art. 323 c.p. art. 324 c.p. art. 357 c.p. r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 art. 41 Cost. art. 47 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati