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143595
IDG820900215
82.09.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coppetta Maria Grazia
Riflessioni sulla disciplina dei procedimenti direttissimi atipici
nota a Cass. sez. I pen. 21 marzo 1980
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 690-712
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6253
L' orientamento costante della Suprema Corte, cosi' come l' annotata sentenza, ritiene che il giudizio direttissimo atipico obbligatorio ex art. 2 l. 497/1974, sia svincolato non solo dai presupposti contemplati dal primo comma dell' art. 502 c.p.p., ma anche da quelli del secondo comma (pur non essendo quest' ultimo richiamato dalla legge speciale). Quindi, per l' adozione del rito in questione, si prescinderebbe e dalla condizione di detenuto dell' imputato, e dal sommario interrogatorio, e infine anche dal termine di 10 giorni entro cui l' imputato deve essere presentato al dibattimento (termine sostituito con quello di 40 giorni ex art. 272 c.p.p.); unico limite ancora sussistente sarebbe costituito dalla "non accessibilita' di speciali indagini". Il giudizio su tale necessita' sarebbe pero' conferito in via assolutamente discrezionale, ed insindacabile, da parte del giudice del dibattimento, al pubblico ministero procedente. L' A. dissente su alcuni punti fondamentali di tale indirizzo giurisprudenziale. In primo luogo ritiene che il temine di 10 giorni debba considerarsi termine massimo per la privazione della liberta' personale ai fini del procedimento direttissimo, e quindi vincolante nei riguardi di imputati detenuti. Nei confronti di imputati non detenuti non sussiste invece alcuna scadenza temporale per l' adozione del rito de quo. In secondo luogo, il giudice del dibattimento deve poter valutare la necessita' o meno delle "speciali indagini" sopra menzionate, e in caso di risposta positiva, ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinche' proceda con le forme dell' istruzione sommaria, la quale, secondo l' A., e' l' unica procedura applicabile alla fattispecie in questione.
art. 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 232 c.p.p. art. 272 c.p.p. art. 389 c.p.p. art. 395 c.p.p. art. 396 c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 504 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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