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| IDG820900216 | |
| 82.09.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mencarelli Franco
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| Considerazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale e
di estensione degli effetti penali della condanna a seguito del
positivo espletamento della prova anche alla luce della nuova legge
di depenalizzazione
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| Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 727-732
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6440
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| L' affidamento in prova al servizio sociale, considerato dalla legge
sull' ordinamento penitenziario come "misura alternativa alla
detenzione", in concreto viene a porsi, presupponendo la sua
applicazione un periodo di detenzione effettivamente scontato, come
una particolare modalita' dell' esecuzione penale, e, con spiccate
finalita' di risocializzazione sociale del condannato, pone in crisi
la concezione tradizionale della pena. Ex art. 47 ordinamento
penitenziario, l' esito positivo dell' affidamento estingue la pena e
ogni altro effetto penale, e quindi, secondo l' A., anche le pene
accessorie. Tuttavia e' da ritenere che, gia' fin dal provvedimento
che dispone l' affidamento, sia concesso al giudice di sorveglianza
il potere di sospendere quegli effetti penali (ivi comprese le pene
accessorie) che risultino in contrasto con le funzioni dell'
affidamento.
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| art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
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