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143596
IDG820900216
82.09.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mencarelli Franco
Considerazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di estensione degli effetti penali della condanna a seguito del positivo espletamento della prova anche alla luce della nuova legge di depenalizzazione
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 727-732
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440
L' affidamento in prova al servizio sociale, considerato dalla legge sull' ordinamento penitenziario come "misura alternativa alla detenzione", in concreto viene a porsi, presupponendo la sua applicazione un periodo di detenzione effettivamente scontato, come una particolare modalita' dell' esecuzione penale, e, con spiccate finalita' di risocializzazione sociale del condannato, pone in crisi la concezione tradizionale della pena. Ex art. 47 ordinamento penitenziario, l' esito positivo dell' affidamento estingue la pena e ogni altro effetto penale, e quindi, secondo l' A., anche le pene accessorie. Tuttavia e' da ritenere che, gia' fin dal provvedimento che dispone l' affidamento, sia concesso al giudice di sorveglianza il potere di sospendere quegli effetti penali (ivi comprese le pene accessorie) che risultino in contrasto con le funzioni dell' affidamento.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
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