Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143602
IDG820600739
82.06.00739 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scognamiglio Renato
A proposito dei presupposti di attribuzione della qualifica di funzionario alla stregua della contrattazione collettiva per il settore del credito
Banca borsa tit. cred., an. 44 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 489-496
D18124; D735
La figura del funzionario e' regolata esclusivamente dai contratti collettivi di talune categorie di aziende (tra le quali gli istituti di credito), oltre che dai regolamenti di taluni enti pubblici economici. La pretesa del lavoratore ad essere inquadrato in tale qualifica (superiore a quella riconosciutagli) puo' esser accolta di conseguenza solo se si verifica nei suoi riguardi una della fattispecie o delle condizioni previste da tali fonti. I contratti collettivi per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie stabiliscono tradizionalmente che devono ritenersi funzionari i dipendenti ai quali e' conferita la facolta' di firma sociale in via continuativa; coloro che sono nominati dall' azienda funzionari; i preposti ad agenzie di citta' o a filiali comunque dominate, il cui personale, oltre il capo, e' costituito da almeno 3 dipendenti (escluso il personale ausiliario). Sono sorte controversie, anche in sede giudiziaria, riguardo alla interpretazione della clausola contrattuale, nella parte in cui considera, come requisito di appartenenza del dipendente alla categoria dei funzionari, il conferimento della facolta' di firma sociale in via continuativa. Si deve ritenere, in base alla corretta interpretazione della clausola (in relazione alla sua lettera, alla sua logica e al sistema contrattuale) che le parti sociali stipulanti abbiano voluto riferirsi al conferimento, in via continuativa, del potere di rappresentanza negoziale (il potere di impegnare l' istituto nei confronti dei terzi). Non ricorre di conseguenza il requisito dibattuto di appartenenza alla categoria dei funzionari nel caso del dipendente che abusivamente o anche occasionalmente appone la sua firma ad atti impegnativi per l' azienda. Ne' possono ravvisarsi ipotesi di conferimento del potere di firma e di rappresentanza nell' azienda, a proposito dei poteri di rappresentanza e/o assistenza tecnica inerenti all' espletamento di particolari mansioni, come ad es. quelle di avvocati o procuratori; nonche' di poteri di certificazione o accertamento, implicanti la sottoscrizione dei relativi atti, nel quadro di operazioni affidate ad istituti bancari dalle leggi fiscali e valutarie. In questi altri casi la delicatezza di mansioni tecniche, che pure possono implicare responsabilita' di ordine penale e conseguenze di ordine amministrativo, non assume alcuna rilevanza ai fini dell' inquadramento dei dipendenti che vi sono adibiti, non potendosi ravvisare nella specie atti di esercizio del potere di rappresentanza negoziale dell' istituto.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati