| La figura del funzionario e' regolata esclusivamente dai contratti
collettivi di talune categorie di aziende (tra le quali gli istituti
di credito), oltre che dai regolamenti di taluni enti pubblici
economici. La pretesa del lavoratore ad essere inquadrato in tale
qualifica (superiore a quella riconosciutagli) puo' esser accolta di
conseguenza solo se si verifica nei suoi riguardi una della
fattispecie o delle condizioni previste da tali fonti. I contratti
collettivi per il personale direttivo delle aziende di credito e
finanziarie stabiliscono tradizionalmente che devono ritenersi
funzionari i dipendenti ai quali e' conferita la facolta' di firma
sociale in via continuativa; coloro che sono nominati dall' azienda
funzionari; i preposti ad agenzie di citta' o a filiali comunque
dominate, il cui personale, oltre il capo, e' costituito da almeno 3
dipendenti (escluso il personale ausiliario). Sono sorte
controversie, anche in sede giudiziaria, riguardo alla
interpretazione della clausola contrattuale, nella parte in cui
considera, come requisito di appartenenza del dipendente alla
categoria dei funzionari, il conferimento della facolta' di firma
sociale in via continuativa. Si deve ritenere, in base alla corretta
interpretazione della clausola (in relazione alla sua lettera, alla
sua logica e al sistema contrattuale) che le parti sociali stipulanti
abbiano voluto riferirsi al conferimento, in via continuativa, del
potere di rappresentanza negoziale (il potere di impegnare l'
istituto nei confronti dei terzi). Non ricorre di conseguenza il
requisito dibattuto di appartenenza alla categoria dei funzionari nel
caso del dipendente che abusivamente o anche occasionalmente appone
la sua firma ad atti impegnativi per l' azienda. Ne' possono
ravvisarsi ipotesi di conferimento del potere di firma e di
rappresentanza nell' azienda, a proposito dei poteri di
rappresentanza e/o assistenza tecnica inerenti all' espletamento di
particolari mansioni, come ad es. quelle di avvocati o procuratori;
nonche' di poteri di certificazione o accertamento, implicanti la
sottoscrizione dei relativi atti, nel quadro di operazioni affidate
ad istituti bancari dalle leggi fiscali e valutarie. In questi altri
casi la delicatezza di mansioni tecniche, che pure possono implicare
responsabilita' di ordine penale e conseguenze di ordine
amministrativo, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'
inquadramento dei dipendenti che vi sono adibiti, non potendosi
ravvisare nella specie atti di esercizio del potere di rappresentanza
negoziale dell' istituto.
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