| L' A., traendo spunto dalle recenti evoluzioni dei sistemi bancari
comunitari verso la despecializzazione delle strutture, si propone di
riconsiderare la tematica dei fondamenti del principio della
specializzazione creditizia nel sistema italiano. Attraverso una
analisi storica e normativa della legge bancaria, da una parte
sostiene che la separazione a livello di sistema fra aziende
ordinarie ed istituti speciali di credito, pur trovando fondamento
nella legge, sia stata posta ai fini prevalentemente organizzatori e
di controllo; e dall' altra parte esclude che la legge bancaria abbia
consacrato come "tipo" normativo delle aziende ordinarie la banca
commerciale specializzata. L' A. conclude che la specializzazione si
e' affermata, subito dopo l' emanazione della legge bancaria, in
seguito all' uso degli strumenti normativi di carattere
amministrativo attribuiti dalla legge alle Autorita' creditizie, e
che tuttavia quel modello di banca e' ben presto risultato ristretto
ed inadeguato alla realta' italiana. Individua cosi' una serie di
fenomeni, registratisi a partire dall' immediato dopoguerra e fino
alla recentissima l. 10 febbraio 1981 n. 23, che attestano il
graduale scostamento del nostro sistema dall' originario modello
della banca di deposito: assestamento, questo, che avviene anch' esso
o attraverso disposizioni amministrative o con leggi speciali,
immutato restando l' impianto della l.b.. Cionondimeno, se le
Autorita' del settore dovessero imprimere per via amministrativa un
carattere piu' decisamente despecializzato alle aziende ordinarie di
credito, l' A. ritiene che l' attuale sistema della l.b. potrebbe
rivelarsi inadeguato sotto alcuni profili, quali l' apparato
sanzionatorio e gli strumenti di controllo sulla gestione, esaminati
anche alla luce dell' esperienza tedesco-federale della
Kreditwesengesetz.
| |