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Documento


143607
IDG820600744
82.06.00744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Vergottini Giuseppe
La riserva di competenza statale in materia di normativa valutaria (in margine alla sentenza della Corte di Giustizia nel procedimento n. 203 del 1980)
nota a CGCE 11 novembre 1981 (causa 203/80)
Banca borsa tit. cred., an. 44 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 492-511
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8714; D87023
La Corte di giustizia della CEE era stata chiamata ad interpretare in via pregiudiziale le norme del Trattato CEE in tema di movimento di capitali, in seguito al rinvio disposto dal tribunale di Bolzano in un caso di tentata riesportazione di banconote da parte di un soggetto non residente. La Corte ha ritenuto che l' art. 67 del trattato non ha applicabilita' diretta e che le restrizioni alla esportazione di banconote non possono intendersi eliminate dopo la fine del periodo transitorio; ha ritenuto inoltre che l' art. 71 non impone allo Stato un vero e proprio obbligo di standstill che possa essere fatto valere dai singoli. Ha escluso un diritto dei singoli alla riesportazione di banconote; ha affermato che nella ipotesi in cui non sia stata effettuata la liberalizzazione dei movimenti di capitale dei trasferimenti di valuta gli Stati mantengono il potere di stabilire misure di controllo e di imporne l' osservanza con norme penali. Si osserva che la Corte non ha tenuto presenti le norme del trattato in tema di bilancia dei pagamenti e non ha collegato i trasferimenti materiali di banconote alle loro diverse causali, alcune delle quali sono gia' liberalizzate e quindi dovrebbero essere ricomprese nell' area sottratta alla possibilita' di restrizioni disposte da parte statale. Si nota inoltre che l' interpretazione data alla clausola di standstill desta perplessita', apparendo la legge penale valutaria come un aggravamento del precedente regime sanzionatorio. Per quanto riguarda specificamente il problema della compatibilita' fra la legge n. 159 e l' ordinamento comunitario, l' affermazione fatta dalla Corte circa la completa liberta' nazionale in tema di controlli amministrativi e sanzioni penali e' viziata dal fatto che la Corte stessa si e' rifiutata di esaminare preliminarmente se il problema della pubblicita' delle limitazioni imposte alla prova relativa alla precedente importazione di valuta, di cui alla circolare n. 300 dell' UIC, comporti o meno una limitazione al diritto di difesa. Infatti, soltanto tramite l' utilizzazione piena di tale diritto sarebbe stata consentita la dimostrazione per cui una data operazione era da considerarsi rientrante fra quelle liberalizzate, con tutte le connesse conseguenze circa il permanere della potesta' punitiva nazionale.
art. 37 Tr. CEE l. 30 aprile 1976, n. 159 art. 71 Tr. CEE
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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