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| IDG820600744 | |
| 82.06.00744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Vergottini Giuseppe
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| La riserva di competenza statale in materia di normativa valutaria
(in margine alla sentenza della Corte di Giustizia nel procedimento
n. 203 del 1980)
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| nota a CGCE 11 novembre 1981 (causa 203/80)
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| Banca borsa tit. cred., an. 44 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 492-511
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8714; D87023
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| La Corte di giustizia della CEE era stata chiamata ad interpretare in
via pregiudiziale le norme del Trattato CEE in tema di movimento di
capitali, in seguito al rinvio disposto dal tribunale di Bolzano in
un caso di tentata riesportazione di banconote da parte di un
soggetto non residente. La Corte ha ritenuto che l' art. 67 del
trattato non ha applicabilita' diretta e che le restrizioni alla
esportazione di banconote non possono intendersi eliminate dopo la
fine del periodo transitorio; ha ritenuto inoltre che l' art. 71 non
impone allo Stato un vero e proprio obbligo di standstill che possa
essere fatto valere dai singoli. Ha escluso un diritto dei singoli
alla riesportazione di banconote; ha affermato che nella ipotesi in
cui non sia stata effettuata la liberalizzazione dei movimenti di
capitale dei trasferimenti di valuta gli Stati mantengono il potere
di stabilire misure di controllo e di imporne l' osservanza con norme
penali. Si osserva che la Corte non ha tenuto presenti le norme del
trattato in tema di bilancia dei pagamenti e non ha collegato i
trasferimenti materiali di banconote alle loro diverse causali,
alcune delle quali sono gia' liberalizzate e quindi dovrebbero essere
ricomprese nell' area sottratta alla possibilita' di restrizioni
disposte da parte statale. Si nota inoltre che l' interpretazione
data alla clausola di standstill desta perplessita', apparendo la
legge penale valutaria come un aggravamento del precedente regime
sanzionatorio. Per quanto riguarda specificamente il problema della
compatibilita' fra la legge n. 159 e l' ordinamento comunitario, l'
affermazione fatta dalla Corte circa la completa liberta' nazionale
in tema di controlli amministrativi e sanzioni penali e' viziata dal
fatto che la Corte stessa si e' rifiutata di esaminare
preliminarmente se il problema della pubblicita' delle limitazioni
imposte alla prova relativa alla precedente importazione di valuta,
di cui alla circolare n. 300 dell' UIC, comporti o meno una
limitazione al diritto di difesa. Infatti, soltanto tramite l'
utilizzazione piena di tale diritto sarebbe stata consentita la
dimostrazione per cui una data operazione era da considerarsi
rientrante fra quelle liberalizzate, con tutte le connesse
conseguenze circa il permanere della potesta' punitiva nazionale.
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| art. 37 Tr. CEE
l. 30 aprile 1976, n. 159
art. 71 Tr. CEE
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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