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143629
IDG820600223
82.06.00223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pesce Angelo
Il rendiconto annuale e la liquidazione della quota del socio recedente
nota ad App. Milano 10 marzo 1981
Foro pad., an. 36 (1981), fasc. 1-4, pt. 1, pag. 49-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312107
Premessa la validita' della previsione convenzionale (statutaria) della liquidazione del valore della quota del socio uscente in base all' ultimo bilancio approvato, la Corte milanese ha ritenuto che il criterio del costo storico, previsto dall' art. 2495 c.c. per il bilancio delle societa' per azioni, valga anche per la societa' di persone, pur in presenza di sottovalutazione della posta. L' A. osserva che, al di la' del caso di specie, alcune ipotesi possono portare, nel bilancio delle societa', all' obbligo della deroga della regola legale del costo storico, ove essa per circostanze oggettive eccezionali, sia richiesta per il "principio di ragionevolezza", che e' presupposto di qualsiasi comportamento giuridico e per non ledere interessi tutelati, quali quelli del socio recedente alla corretta liquidazione della sua quota di partecipazione sociale.
art. 2495 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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