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143646
IDG820600400
82.06.00400 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Il diritto del fallito di astenersi dal rispondere. Decisione contraria della Corte Costituzionale in Germania (13 gennaio 1981).Il diritto italiano e le sue norme
Dir. fall., an. 56 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 539-543
D95125; D31314
Nell' ordinamento fallimentare italiano il fallito puo' astenersi dal rispondere ad un eventuale interrogatorio del giudice delegato o del curatore. Tale diritto spetta secondo il codice di procedura penale all' imputato, a maggior ragione spettera' al fallito. Nell' ordinamento fallimentare tedesco invece il fallito deve rispondere al giudice e al curatore, pena la sua condanna. La Corte Costituzionale tedesca ha pero' sancito che, qualora il fallito esponga fatti a lui penalmente dannosi, l' autorita' giudiziaria non dovra' procedere contro il fallito stesso.
art. 15 l. fall. Bundesverfassungsgericht 13 gennaio 1981 (Repubblica federale tedesca C. Cost. 16 luglio 1970, n. 141 art. 384 c.p. art. 78 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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