| L' A. esamina, sotto un profilo prevalentemente critico, le
principali disposizioni della l. 3 aprile 1979, n. 95 sui
provvedimenti urgenti per l' amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Pur non omettendo di porre in rilievo i
diversi aspetti che differenziano la liquidazione coatta
amministrativa dall' amministrazione straordinaria (il cui
presupposto inderogabile e' sempre l' accertamento giudiziario dello
stato di insolvenza) l' A. nega che l' amministrazione straordinaria
sia una nuova procedura concorsuale, tanto piu' che essa e' solo
tendenzialmente, ma non sostanzialmente, finalizzata al risanamento
dell' impresa nel suo complesso e la considera una ibrida forma di
liquidazione coatta amministrativa. Circoscritto l' ambito del
soggetto passivo dell' amministrazione straordinaria alle sole
societa' di capitali, e precisato che l' omesso pagamento di almeno
tre mensilita' di retribuzione e' stato configurato dalla legge come
un presupposto a se' stante autonomo e distinto dall' insolvenza e
previsto in via alternativa ad essa, l' A. osserva che la normativa
della legge del 1979 siinserisce nel complesso fenomeno dei gruppi di
societa' anche in difetto di un espresso richiamo all' art. 2359 c.c.
pur dovendosi sottolineare le differenze sostanziali di disciplina
(tra l' altro, nell' art. 2359 la relazione di controllo ha sempre
carattere verticale nei gruppi con struttura a catena mentre nella
legge del 1979 viene dato rilievo anche al legame in senso
orizzontale). Vari possono essere gli strumenti ed i mezzi tecnici
per attuare una politica di gruppo, ma e' indubbio che le espressioni
usate dalla legge speciale di "stessa direzione" e "direzione
unitaria" fanno capo a concetti essenzialmente diversi dato che il
primo e' un criterio formale acclarabile attraverso la composizione
dei singoli organi amministrativi, mentre il secondo implica l'
accertamento di principi direttivi unitari e di uniformita' dei
criteri di gestione, che possono desumersi solo da una indagine di
merito. L' A., infine, rivolge vivaci critiche alla disposizione
(art. 3) che modifica sostanzialmente la normale disciplina della
responsabilita' degli amministratori di societa'; alla norma (art. 5,
comma 1) che modifica ed integra la legge n. 787 del 1978 sul
risanamento finanziario delle imprese e, infine, all' art. 5 ter che
- in sede di conversione in legge del c.d. decreto Prodi - introduce
una nuova norma (art. 4 bis della citata legge 787 del 1978 che
imponendo coattivamente la costituzione della societa' consortile
porta un grave colpo al principio della libera determinazione degli
organi di decisione degli Istituti di credito nella costituzione di
consorzi bancari. Al termine del saggio sono posti in evidenza i
numerosi dubbi di illegittimita' costituzionale sollevati dalle norme
della legge n. 95 del 1979.
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