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143652
IDG820600017
82.06.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gasperoni Nicola
Grandi imprese in crisi e amministrazione straordinaria
Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302; D312209
L' A. esamina, sotto un profilo prevalentemente critico, le principali disposizioni della l. 3 aprile 1979, n. 95 sui provvedimenti urgenti per l' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Pur non omettendo di porre in rilievo i diversi aspetti che differenziano la liquidazione coatta amministrativa dall' amministrazione straordinaria (il cui presupposto inderogabile e' sempre l' accertamento giudiziario dello stato di insolvenza) l' A. nega che l' amministrazione straordinaria sia una nuova procedura concorsuale, tanto piu' che essa e' solo tendenzialmente, ma non sostanzialmente, finalizzata al risanamento dell' impresa nel suo complesso e la considera una ibrida forma di liquidazione coatta amministrativa. Circoscritto l' ambito del soggetto passivo dell' amministrazione straordinaria alle sole societa' di capitali, e precisato che l' omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione e' stato configurato dalla legge come un presupposto a se' stante autonomo e distinto dall' insolvenza e previsto in via alternativa ad essa, l' A. osserva che la normativa della legge del 1979 siinserisce nel complesso fenomeno dei gruppi di societa' anche in difetto di un espresso richiamo all' art. 2359 c.c. pur dovendosi sottolineare le differenze sostanziali di disciplina (tra l' altro, nell' art. 2359 la relazione di controllo ha sempre carattere verticale nei gruppi con struttura a catena mentre nella legge del 1979 viene dato rilievo anche al legame in senso orizzontale). Vari possono essere gli strumenti ed i mezzi tecnici per attuare una politica di gruppo, ma e' indubbio che le espressioni usate dalla legge speciale di "stessa direzione" e "direzione unitaria" fanno capo a concetti essenzialmente diversi dato che il primo e' un criterio formale acclarabile attraverso la composizione dei singoli organi amministrativi, mentre il secondo implica l' accertamento di principi direttivi unitari e di uniformita' dei criteri di gestione, che possono desumersi solo da una indagine di merito. L' A., infine, rivolge vivaci critiche alla disposizione (art. 3) che modifica sostanzialmente la normale disciplina della responsabilita' degli amministratori di societa'; alla norma (art. 5, comma 1) che modifica ed integra la legge n. 787 del 1978 sul risanamento finanziario delle imprese e, infine, all' art. 5 ter che - in sede di conversione in legge del c.d. decreto Prodi - introduce una nuova norma (art. 4 bis della citata legge 787 del 1978 che imponendo coattivamente la costituzione della societa' consortile porta un grave colpo al principio della libera determinazione degli organi di decisione degli Istituti di credito nella costituzione di consorzi bancari. Al termine del saggio sono posti in evidenza i numerosi dubbi di illegittimita' costituzionale sollevati dalle norme della legge n. 95 del 1979.
l. 3 aprile 1979, n. 95
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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