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143654
IDG820600272
82.06.00272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappuccio Giammarco
Limitazioni di responsabilita' nel trasporto stradale internazionale
nota ad App. Firenze 2 febbraio 1981
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 455-460
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D317401; D88252
Secondo la Corte d' Appello di Firenze la disciplina dell' autotrasporto internazionale di merci, dettata dalla Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (CMR), e' cogente. La Cassazione ritiene invece che si tratti di normativa ad applicazione facoltativa, basandosi su una interpretazione dell' art. 6 della Convenzione criticata dal commentatore. Il richiamo della CMR nella lettera di vettura (art. 6 cit.) non e' infatti prescritto come requisito di validita' o di efficacia di una clausola di assoggettamento del trasporto alla convenzione, ma unicamente a particolari fini probatori. La stessa CMR prevede, per l' omissione del richiamo, non la propria inapplicabilita' ma una responsabilita' per danni del vettore nei confronti del destinatario. Ribadiscono il carattere cogente della CMR i lavori preparatori della legge di esecuzione 6 dicembre 1960, n. 1621, le conclusioni della dottrina italiana e straniera, l' interpretazione giurisprudenziale degli altri Stati contraenti.
Conv. Ginevra 19 maggio 1956 (trasporto internazionale su strada)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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