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Documento


143659
IDG820600467
82.06.00467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoro Emanuele
Emittenti radiotelevisive locali e trasmissioni pubblicitarie
Relazione al convegno sul tema "Una disciplina per le radiotelevisioni private" organizzato dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Milano 13-15 marzo 1981
Dir. radio. telecom., an. 13 (1981), fasc. 1, pag. 39-48
D31133; D18323
L' A. afferma che la disciplina dei messaggi pubblicitari, come libera espressione del pensiero, rientra nell' orbita dell' art. 21 della Costituzione; come stimolo all' attivita' economica tocca invece l' ambito dell' art. 41. Passa poi ad esaminare i possibili limiti imponibili per legge al quantum di pubblicita' trasmesso dalle emittenti locali. Ritiene che difficilmente siano imponibili limiti. Confuta la connessione proposta dalla Corte Costituzionale tra i limiti pubblicitari imposti alla radiotelevisione pubblica e la disciplina da definire per le stazioni locali. Queste, infatti, possono contare solo gli introiti pubblicitari e non sul canone degli utenti. Tantomeno sono pensabili limiti per favorire il flusso pubblicitario verso la stampa periodica che pure conta su altri finanziamenti e che non ha motivo di essere privilegiata rispetto ad altri mezzi di informazione. Infine ritiene, in concreto, ardua una quantificazione della pubblicita' trasmessa dalle radiotelevisioni private.
art. 21 Cost. art. 41 Cost. C. Cost. 10 luglio 1974, n. 225 C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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