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| IDG820600467 | |
| 82.06.00467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santoro Emanuele
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| Emittenti radiotelevisive locali e trasmissioni pubblicitarie
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| Relazione al convegno sul tema "Una disciplina per le
radiotelevisioni private" organizzato dal Centro di iniziativa
giuridica Piero Calamandrei, Milano 13-15 marzo 1981
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| Dir. radio. telecom., an. 13 (1981), fasc. 1, pag. 39-48
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| D31133; D18323
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| L' A. afferma che la disciplina dei messaggi pubblicitari, come
libera espressione del pensiero, rientra nell' orbita dell' art. 21
della Costituzione; come stimolo all' attivita' economica tocca
invece l' ambito dell' art. 41. Passa poi ad esaminare i possibili
limiti imponibili per legge al quantum di pubblicita' trasmesso dalle
emittenti locali. Ritiene che difficilmente siano imponibili limiti.
Confuta la connessione proposta dalla Corte Costituzionale tra i
limiti pubblicitari imposti alla radiotelevisione pubblica e la
disciplina da definire per le stazioni locali. Queste, infatti,
possono contare solo gli introiti pubblicitari e non sul canone degli
utenti. Tantomeno sono pensabili limiti per favorire il flusso
pubblicitario verso la stampa periodica che pure conta su altri
finanziamenti e che non ha motivo di essere privilegiata rispetto ad
altri mezzi di informazione. Infine ritiene, in concreto, ardua una
quantificazione della pubblicita' trasmessa dalle radiotelevisioni
private.
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| art. 21 Cost.
art. 41 Cost.
C. Cost. 10 luglio 1974, n. 225
C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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