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143670
IDG820600517
82.06.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Vecchis Pietro
Dipendenze in Italia di enti creditizi stranieri
Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 56-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1812; D87122
La disciplina delle dipendenze in Italia di enti creditizi stranieri (anche operanti a medio e lungo termine) risulta dal coordinamento delle disposizioni del r.d. del 1919 n. 1620 e della legge bancaria (artt. 5 e 40, lett. d). L' autorizzazione al primo impianto in Italia compete al Ministro del Tesoro, d' intesa con il Ministro degli Esteri, sentito il Comitato Interministeriale, salvo che per le dipendenze di banche comunitarie (direttiva C.E.E. 28 giugno 1973 e delibera 4 giugno 1976 del Comitato Interministeriale) per le quali la competenza e' passata alla Banca d' Italia. Spetta in ogni caso alla Banca d' Italia l' autorizzazione per dipendenze successive alla prima. Sulla natura e sul contenuto delle valutazioni che vengono compiute ai fini del rilascio delle autorizzazioni in esame non ha inciso la direttiva C.E.E. 12 dicembre 1977 sul coordinamento delle legislazioni bancarie. E' assoggettata ad autorizzazione l' apertura di uffici di mera rappresentanza solo se effettuata da banche gia' insediate in Italia. Le filiali in Italia di banche straniere rappresentano una mera articolazione organizzativa ed operativa dell' unico ente la cui sede centrale trovasi all' estero; tuttavia, devono essere fornite di un fondo di dotazione, godono di una peculiare autonomia patrimoniale (strutturata sul modello del patrimonio separato) e possono essere sottoposte ad amministrazione straordinaria ed a liquidazione coatta. Per quanto riguarda l' esercizio dell' attivita', sono assoggettate ad una disciplina ed a controlli analoghi a quelli delle banche italiane con i soli temperamente imposti dalle loro peculiarita' strutturali. Cio' vale anche per le filiali di banche comunitarie, alle quali anzi viene addirittura consentita l' opzione tra il trattamento delle banche italiane e quello eventualmente diverso delle restanti filiali straniere.
r.d. 4 settembre 1919, n. 1620
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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