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| IDG820600517 | |
| 82.06.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Vecchis Pietro
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| Dipendenze in Italia di enti creditizi stranieri
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| Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 56-76
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1812; D87122
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| La disciplina delle dipendenze in Italia di enti creditizi stranieri
(anche operanti a medio e lungo termine) risulta dal coordinamento
delle disposizioni del r.d. del 1919 n. 1620 e della legge bancaria
(artt. 5 e 40, lett. d). L' autorizzazione al primo impianto in
Italia compete al Ministro del Tesoro, d' intesa con il Ministro
degli Esteri, sentito il Comitato Interministeriale, salvo che per le
dipendenze di banche comunitarie (direttiva C.E.E. 28 giugno 1973 e
delibera 4 giugno 1976 del Comitato Interministeriale) per le quali
la competenza e' passata alla Banca d' Italia. Spetta in ogni caso
alla Banca d' Italia l' autorizzazione per dipendenze successive alla
prima. Sulla natura e sul contenuto delle valutazioni che vengono
compiute ai fini del rilascio delle autorizzazioni in esame non ha
inciso la direttiva C.E.E. 12 dicembre 1977 sul coordinamento delle
legislazioni bancarie. E' assoggettata ad autorizzazione l' apertura
di uffici di mera rappresentanza solo se effettuata da banche gia'
insediate in Italia. Le filiali in Italia di banche straniere
rappresentano una mera articolazione organizzativa ed operativa dell'
unico ente la cui sede centrale trovasi all' estero; tuttavia, devono
essere fornite di un fondo di dotazione, godono di una peculiare
autonomia patrimoniale (strutturata sul modello del patrimonio
separato) e possono essere sottoposte ad amministrazione
straordinaria ed a liquidazione coatta. Per quanto riguarda l'
esercizio dell' attivita', sono assoggettate ad una disciplina ed a
controlli analoghi a quelli delle banche italiane con i soli
temperamente imposti dalle loro peculiarita' strutturali. Cio' vale
anche per le filiali di banche comunitarie, alle quali anzi viene
addirittura consentita l' opzione tra il trattamento delle banche
italiane e quello eventualmente diverso delle restanti filiali
straniere.
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| r.d. 4 settembre 1919, n. 1620
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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