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| IDG821100010 | |
| 82.11.00010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sapienza Rosario
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| Stipulazione di trattati internazionali e competenze delle regioni:
il punto di vista della Corte Costituzionale
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| Riv. dir. intern., vol. 64, (1981), fasc. 3, pag. 590-599
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8132; D0321; D8212
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| Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 123
del 17 luglio 1980 relativa a un conflitto di attribuzioni promosso
dalla Regione Sardegna in relazione all' attuazione statale della
Convenzione di Ramsar sulla tutela delle zone umide, l' A. esamina la
problematica relativa alla partecipazione delle Regioni alla
stipulazione dei trattati internazionali da parte dello Stato
italiano. La Regione ricorrente aveva infatti chiesto di essere
preventivamente consultata, poiche' il trattato verteva su materie di
sua competenza ex Statuto. L' orientamento negativo della Corte
riguardo a detta partecipazione viene criticato sostenendo che non
solo non esistono nel nostro ordinamento costituzionale elementi tali
da far escludere un intervento della Regione, ma che anzi, ove si
abbia riguardo alla complessiva ripartizione di competenze fra Stato
e Regioni della normativa costituzionale, tale intervento appare
auspicabile ogni qualvolta si tratti di materie di competenza dell'
Ente Regione. Vengono citati gli artt. 52 dello Statuto Sardegna e 47
dello Statuto Friuli Venezia Giulia i quali prevedono che le regioni
vengano "sentite" prima della stipulazione di trattati vertenti su
particolari materie. Tali norme, si dice, sono il punto di emersione
del generale principio che sancisce la collaborazione fra Stato e
Regioni in proposito. L' intervento della Regione non dovra' (ne' lo
potrebbe) condurre a un autonomo ruolo delle Regioni nella comunita'
internazionale, ma dovrebbe configurarsi come una forma di
partecipazione alla fase di formazione della volonta' statale che poi
verra' ovviamente manifestata dagli organi centrali dello Stato.
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| C. Cost. 17 luglio 1980 n. 123
art. 52 st. SA
art. 47 st. FV
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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