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143672
IDG821100033
82.11.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marchisio Sergio
La Convenzione italo-svizzera sulle doppie imposizioni
Riv. dir. intern., vol. 64, (1981), fasc. 4, pag. 821-844
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D260; D8653; D851
L' A. ricostruisce nella prima parte del lavoro, il complesso iter negoziale che ha preceduto l' entrata in vigore della Convenzione italo-elvetica per evitare le doppie imposizioni, sottolineando il ruolo trainante dell' Accordo sull' imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il positivo intervento del Parlamento italiano che, in sede di autorizzazione alla ratifica, ha ottenuto dal Governo la riapertura dei negoziati per la modifica dell' art. 30 della Convenzione, con conseguente riduzione dell' onere finanziario derivante dalla sua applicazione retroattiva. Nella seconda parte l' A. valuta in quale misura la Convenzione e' idonea a tutelare gli interessi dell' Italia, paese colpito dal fenomeno endemico della fuga di capitali verso la vicina Confederazione. Nonostante l' indicazione contenuta nel preambolo, la Convenzione non puo' essere considerata, secondo l' A., come uno strumento diretto a prevenire l' evasione fiscale e la fuga dei capitali; essa si colloca, invece, nel contesto dei tradizionali accordi internazionali volti ad eliminare le doppie imposizioni dei redditi e del patrimonio. La cooperazione che le norme sulla prevenzione degli abusi e sullo scambio di informazioni instaurano fra le amministrazioni fiscali dei Contraenti appare infatti funzionale alla sola applicazione delle disposizioni in materia di sgravi fiscali, mentre nessun riferimento e' fatto all' assistenza per l' applicazione delle disposizioni del diritto tributario interno dei contraenti relative alle imposte toccate dalla Convenzione o alla prevenzione della frode fiscale e reati simili. Il sistema di cooperazione e' poi affievolito dall' opponibilita' del segreto bancario. In tal senso l' A. ritiene che la Convenzione soddisfa piuttosto le esigenze della Svizzera, paese esportatore di capitali. Una certa tutela degli interessi italiani e' comunque realizzta dalle norme sull' imposizione dei redditi da capitale (interessi, dividendi e canoni), nonche' da quelle sulla competenza cumulativa dello Stato della fonte del reddito, nei limiti di un' aliquota prefissata, sulla concessione dello sgravio ai soli beneficiari effettivi e sulla forza attrattiva della stabile organizzazione. L' accoglimento del metodo del computo, in luogo di quello dell' esenzione, per l' eliminazione delle doppie imposizioni sui redditi prodotti in Italia, appare anch' esso diretto a meglio tutelare gli interessi italiani in questa materia.
Acc. Italia-Svizzera 1979 (lavoratori frontalieri) Conv. Berna 1979 (divieto di doppia imposizione)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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