| L' A. ricostruisce nella prima parte del lavoro, il complesso iter
negoziale che ha preceduto l' entrata in vigore della Convenzione
italo-elvetica per evitare le doppie imposizioni, sottolineando il
ruolo trainante dell' Accordo sull' imposizione fiscale dei
lavoratori frontalieri ed il positivo intervento del Parlamento
italiano che, in sede di autorizzazione alla ratifica, ha ottenuto
dal Governo la riapertura dei negoziati per la modifica dell' art. 30
della Convenzione, con conseguente riduzione dell' onere finanziario
derivante dalla sua applicazione retroattiva. Nella seconda parte l'
A. valuta in quale misura la Convenzione e' idonea a tutelare gli
interessi dell' Italia, paese colpito dal fenomeno endemico della
fuga di capitali verso la vicina Confederazione. Nonostante l'
indicazione contenuta nel preambolo, la Convenzione non puo' essere
considerata, secondo l' A., come uno strumento diretto a prevenire l'
evasione fiscale e la fuga dei capitali; essa si colloca, invece, nel
contesto dei tradizionali accordi internazionali volti ad eliminare
le doppie imposizioni dei redditi e del patrimonio. La cooperazione
che le norme sulla prevenzione degli abusi e sullo scambio di
informazioni instaurano fra le amministrazioni fiscali dei Contraenti
appare infatti funzionale alla sola applicazione delle disposizioni
in materia di sgravi fiscali, mentre nessun riferimento e' fatto all'
assistenza per l' applicazione delle disposizioni del diritto
tributario interno dei contraenti relative alle imposte toccate dalla
Convenzione o alla prevenzione della frode fiscale e reati simili. Il
sistema di cooperazione e' poi affievolito dall' opponibilita' del
segreto bancario. In tal senso l' A. ritiene che la Convenzione
soddisfa piuttosto le esigenze della Svizzera, paese esportatore di
capitali. Una certa tutela degli interessi italiani e' comunque
realizzta dalle norme sull' imposizione dei redditi da capitale
(interessi, dividendi e canoni), nonche' da quelle sulla competenza
cumulativa dello Stato della fonte del reddito, nei limiti di un'
aliquota prefissata, sulla concessione dello sgravio ai soli
beneficiari effettivi e sulla forza attrattiva della stabile
organizzazione. L' accoglimento del metodo del computo, in luogo di
quello dell' esenzione, per l' eliminazione delle doppie imposizioni
sui redditi prodotti in Italia, appare anch' esso diretto a meglio
tutelare gli interessi italiani in questa materia.
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