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143680
IDG820600164
82.06.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alpa Guido
La responsabilita' del vettore nel trasporto di cose su strada: problemi attuali e profili di una riforma
nota a Cass. sez. III civ. 8 giugno 1979, n. 3268
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1737-1742
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D317401
Nel contratto di trasporto, afferma la sentenza annotata, il furto della cosa puo' costituire caso fortuito solo se ricorra l' estremo della sua assoluta inevitabilita': pertanto il furto non integrato da violenza o minaccia non esonera il vettore da responsabilita'. Osserva l' A. che senza dubbio il modello di responsabilita' nel trasporto di cose, come delineate dall' art. 1693 c.c., e' piu' rigoroso non solo del modello di responsabilita' di generale applicazione, ma anche delle altre ipotesi in cui vi sia custodia contrattuale e del trasporto internazionale di cose. L' interpretazione giurisprudenziale accentua questo rigore, finendo con l' accollare al vettore una responsabilita' contrattuale di tipo oggettivo, come dimostra la sentenza annotata. Occorre quindi, in sede di riforma legislativa, compiere un' analisi appropriata del rapporto costo-rischio-assicurazione-tariffa, su cui poi articolare diversamente i limiti di responsabilita'.
art. 1693 c.c. l. 6 dicembre 1960, n. 1621 l. 6 giugno 1974, n. 298
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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