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143688
IDG820600045
82.06.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellizzi Giovanni
Unico azionista e controllo totalitario indiretto
nota a App. Palermo 5 novembre 1980
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 615-634
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312205
La sentenza annotata esclude l' applicazione dell' art. 2362 c.c. alla fattispecie in esame perche' la responsabilita' sancita da tale articolo "si ispira alla esigenza di evitare la frode alla legge, che vuole la responsabilita' dell' imprenditore singolo". La sentenza, fuorviata dalla erronea presupposizione di un soggettivo intento fraudolento come componente necessaria della fattispecie prevista dall' art. 2362 c.c., non poteva accogliere la tesi che in ogni controllo totalitario l' elusione della responsabilita' deriverebbe automaticamente dalla mancata applicazione degli art. 2740 e 2362 c.c.. La responsabilita' dell' imprenditore singolo, sancita in via generale dal citato art. 2740, I comma, e' infatti in prius rispetto all' art. 2362, che soltanto ne assicura la conservazione -nonostante la presenza della persona giuridica- nel caso del controllo totalitario.
art. 2362 c.c. art. 2740 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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