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| IDG820600437 | |
| 82.06.00437 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Corradini Luigi
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| Conoscibilita' della sentenza dichiarativa di fallimento e dello
stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa alla luce
dell' intervento della Corte Costituzionale
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| nota a C. Cost. 27 novembre 1980, n. 151
C. Cost. 2 dicembre 1980, n. 155
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| Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 727-748
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31302; D31316
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| Ambedue le sentenze in commento affermano l' incostituzionalita'
della decorrenza del termine per proporre opposizione al fallimento
ex artt. 18 e 209 comma 2 l. fall. dall' affissione della sentenza
dichiarativa di fallimento e dal deposito dello stato passivo in
cancelleria. Nella prima delle due pronuncie, come sottolinea l' A.,
che premette un rapido panorama dei precedenti giurisprudenziali in
tema di art. 18 l. fall., si fa pressante l' esigenza di disciplinare
altrimenti la fattispecie, in attesa di un intervento del
legislatore, molto probabilmente, non tempestivo. Secondo l' A. l'
unico atto idoneo a far decorrere il termine per l' impugnazione deve
essere considerata la notifica della sentenza dichiarativa di
fallimento. Quanto alla seconda pronuncia in esame, essa si fonda
sull' essenzialita', ai fini dell' ampio esercizio dei diritti
garantiti dall' art. 24 Cost., della conoscenza effettiva del
provvedimento lesivo dei propri diritti, quando fin dall' inizio e'
identificabile il soggetto interessato; non nascondendosi, pero', le
difficolta' che determinerebbe un' ipotesi di concorso tra
opposizioni ed impugnazioni. I limiti della rimessione non hanno
consentito, pero', un approfondimento.
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| art. 18 comma 1 l. fall.
art. 209 l. fall.
art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
art. 15 l. fall.
art. 133 comma 1 c.p.c.
art. 17 l. fall.
art. 327 c.p.c.
art. 16 l. fall.
l. 7 febbraio 1979, n. 59
art. 326 c.p.c.
art. 285 c.p.c.
art. 98 l. fall.
art. 97 l. fall.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
art. 100 l. fall.
C. Cost. 22 novembre 1962, n. 93
C. Cost. 16 luglio 1970, n. 141
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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