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143695
IDG820600727
82.06.00727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pavone La Rosa Antonio
La cambiale di favore
Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 312-332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3140
Ignoto alla vigente legge sulla cambiale, l' istituto del "favore" cambiario ha una sua tipicita' "sociale" ed una assetto giuridico sufficientemente definito, alla cui formazione hanno largamente concorso l' elaborazione dottrinale e la ricca giurisprudenza in materia. L' A. si ripropone di cogliere le linee di tale elaborazione, mettendo in luce come la firma "di favore" assolve nell' attuale esperienza una atipica funzione di garanzia, risolvendosi essa nella prestazione di un credito di firma. A differenza delle tipiche prestazioni di garanzia (fideiussione, avallo), che comportano per il garante l' assunzione di un tipico rischio, quello del pagamento del debito garantito in ipotesi di inadempimento del debitore principale, la convenzione di favore e' intesa a sollevare il favorente dall' indicato rischio, onde questi, qualora sia costretto a pagare la somma dovuta al possessore della cambiale, ha diritto non solo al rimborso della somma corrisposta, ma anche al ristoro del danno conseguente all' inadempimento dell' obbligo del favorito di approntare la somma occorrente per detto pagamento. Escluso che la convenzione di favore dia luogo ad un rapporto qualificabile, nel suo nucleo essenziale, come rapporto di mandato, l' A. passa ad esaminare gli effetti della convenzione di favore nei rapporti tra le parti e nei confronti del terzo portatore del titolo, sottolineando come l' obbligazione cambiaria "di favore" non sia da considerare priva di causa, ma fondata sulla convenzione, in se' lecita, con la quale e' stata programmata detta obbligazione dietro assunzione, da parte del favorito, dell' obbligo di provvedere al pagamento della cambiale o comunque di far tempestivamente pervenire al favorente le somme a tal fine occorrenti, onde evitargli personali erogazioni di denaro. Da siffatta ricostruzione dell' istituto discende che il regime delle eccezioni fondate sulla convenzione di favore e' quello previsto dalla regola generale dell' art. 1993, comma 2. L' ultima parte dello scritto e' dedicata all' esame dei rapporti tra piu' favorenti, che l' A. ricostruisce muovendo dal presupposto che tra gli stessi, anche quando abbiano assunto obbligazioni cambiarie di pari grado, esistono vincoli cambiari che legittimano il ricorso all' azione di regresso cartolare o di diritto comune secondo i casi, nonche' all' esame dei mezzi di prova della convenzione di favore.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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