| Ignoto alla vigente legge sulla cambiale, l' istituto del "favore"
cambiario ha una sua tipicita' "sociale" ed una assetto giuridico
sufficientemente definito, alla cui formazione hanno largamente
concorso l' elaborazione dottrinale e la ricca giurisprudenza in
materia. L' A. si ripropone di cogliere le linee di tale
elaborazione, mettendo in luce come la firma "di favore" assolve
nell' attuale esperienza una atipica funzione di garanzia,
risolvendosi essa nella prestazione di un credito di firma. A
differenza delle tipiche prestazioni di garanzia (fideiussione,
avallo), che comportano per il garante l' assunzione di un tipico
rischio, quello del pagamento del debito garantito in ipotesi di
inadempimento del debitore principale, la convenzione di favore e'
intesa a sollevare il favorente dall' indicato rischio, onde questi,
qualora sia costretto a pagare la somma dovuta al possessore della
cambiale, ha diritto non solo al rimborso della somma corrisposta, ma
anche al ristoro del danno conseguente all' inadempimento dell'
obbligo del favorito di approntare la somma occorrente per detto
pagamento. Escluso che la convenzione di favore dia luogo ad un
rapporto qualificabile, nel suo nucleo essenziale, come rapporto di
mandato, l' A. passa ad esaminare gli effetti della convenzione di
favore nei rapporti tra le parti e nei confronti del terzo portatore
del titolo, sottolineando come l' obbligazione cambiaria "di favore"
non sia da considerare priva di causa, ma fondata sulla convenzione,
in se' lecita, con la quale e' stata programmata detta obbligazione
dietro assunzione, da parte del favorito, dell' obbligo di provvedere
al pagamento della cambiale o comunque di far tempestivamente
pervenire al favorente le somme a tal fine occorrenti, onde evitargli
personali erogazioni di denaro. Da siffatta ricostruzione dell'
istituto discende che il regime delle eccezioni fondate sulla
convenzione di favore e' quello previsto dalla regola generale dell'
art. 1993, comma 2. L' ultima parte dello scritto e' dedicata all'
esame dei rapporti tra piu' favorenti, che l' A. ricostruisce
muovendo dal presupposto che tra gli stessi, anche quando abbiano
assunto obbligazioni cambiarie di pari grado, esistono vincoli
cambiari che legittimano il ricorso all' azione di regresso cartolare
o di diritto comune secondo i casi, nonche' all' esame dei mezzi di
prova della convenzione di favore.
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